COME FARE UN'ASSOCIAZIONE Da " Info@associazionifvg.it "


Cosa è una Associazione


L'associazione è un Ente privato senza finalità di lucro che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi
  • educativi
  • religiosi
  • culturali
  • sociali
  • di pubblica utilità
La maggioranza delle organizzazioni che operano nel sociale sono contraddistinte da:
  • L'impegno per la soddisfazione di bisogni di servizi aventi valenza sociale sentiti in modo particolare tra le fasce deboli della popolazione, che non vengono erogati né dalle imprese tradizionali, "for profit" né dal Pubblico.
  • L'intento di tutelare i diritti di soggetti-cittadini "a rischio"
  • La volontà di offrire modalità di utilizzo del tempo libero ispirate a valori sociali e all'impegno etico
  • L'opera di sensibilizzazione della comunità locale ai valori sociali
  • La rinuncia all'utile, per cui il profitto maturato non può essere distribuito o solo entro una certa misura rigidamente individuata.
Può essere costituita da due o più persone tramite atto pubblico o scrittura privata.

L'associazione è uno strumento giuridico con cui un gruppo di persone possono perseguire uno scopo socialmente utile.

Le norme organizzative per il corretto funzionamento sono indicate nello statuto allegato all'atto di costituzione.

Il fatto che le istituzioni nonprofit possano essere enti sociali, oltre che giuridici, implica che non tutte le istituzioni nonprofit debbano essere legalmente riconosciute.

Il patrimonio
 dell'associazione deriva essenzialmente dai contributi degli associati e di terzi.

La denominazione dell'ente è libera, ma deve contenere il termine "associazione".

Per redigere l'atto costitutivo occorre individuare un luogo fisico da indicare nell'atto stesso per motivi civili e fiscali.

Come costituire un'Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa o di Volontariato
Il primo passo

Per costituire un'associazione è indispensabile essere almeno un gruppo di persone. Una volta decisa la costituzione è necessarioconvocare un'Assemblea di Costituzione tra i soggetti interessati che discutano e ne approvino l'Atto Costitutivo e lo Statuto.
Statuto e Atto costitutivo

Lo Statuto dell'Associazione deve rispettare i criteri di democraticità, vale a dire tutti i soci sono uguali, hanno gli stessi diritti e possono essere eletti alle cariche elettive. Dentro lo Statuto vanno elencati:
  • gli scopi dell'Associazione
  • i requisiti necessari per l'iscrizione
  • gli organi dell'Associazione (la loro durata e i loro distinti compiti).
E' utile registrare l'atto costitutivo all'Ufficio del Registro della propria provincia, in quanto può essere necessario nel caso si stipulino contratti o si richiedano contributi da Enti Pubblici, che tendenzialmente possono essere richiesti dopo almeno due anni di vita dell'Associazione. L'atto di costituzione (sottoscritto dai soci fondatori) e lo statuto vanno registrati presso un notaio, la spesa è di circa € 300. L'Associazione non ha personalità giuridica quindi non può possedere beni immobili.
Gli organi dell'Associazione

E' necessario che tra gli organi dell'Associazione siano almeno previsti:
  • l'Assemblea dei soci (si riunisce almeno una volta all'anno, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio, è il massimo organo deliberante dell'Associazione)
  • il Consiglio Direttivo (ne fanno parte il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, e almeno 1 altro membro, in quanto i componenti devono essere in numero dispari, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al presidente e all'assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina)
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (eletto dall'assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto)
  • il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ed ha quindi la responsabilità giuridica, può essere eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, la sua carica (come del resto tutte le altre cariche nell'associazione) è temporanea.
Come disciplinare le attività associative

E' obbligatorio tenere un registro cassa per il bilancio sociale anche se non va depositato, e i fogli dunque non vanno vidimati.
Le attività dell'Associazione possono essere rivolte ai soci oppure no, devono essere in prevalenza senza scopo di lucro, eventuali attività commerciali possono essere esercitate ma non in natura prevalente rispetto alle altre attività associative, previa apertura di una partita IVA e quindi tenuta di libri contabili e pagamento dei dovuti oneri fiscali.
Eventuali utili vanno reinvestiti nelle attività dell'Associazione. Nell'eventualità che l'Associazione voglia funzionare come circolo o produrre servizi ai propri soci (ad esempio rivendita bevande, alcolici, alimenti, ecc.) è necessario per ottenere le autorizzazioni aderire ad un'associazione del tempo libero a diffusione nazionale con riconoscimento del Ministero dell'Interno (ad esempio ARCI, ACLI, AICS, CAPIT, ANSPI, ENDAS, ecc.).
Come costituire un circolo o un'associazione culturale
Il punto di partenza per costituire un'associazione è quello di redigere i relativi Statuto ed Atto di costituzione. La costituzione può avvenire indifferentemente nella forma di atto pubblico, con l'intervento quindi di un notaio, oppure con un semplice atto privato tra un gruppo di persone. Questi documenti devono esplicitare la denominazione dell'ente, le attività che attraverso esso si intendono svolgere, lo scopo istituzionale, il patrimonio, la sede, oltre alle norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione interni. Devono essere anche fissati i diritti e i doveri degli associati nonchè le condizioni di ammissione.
Si consiglia comunque, prima di mettersi al lavoro, di leggere attentamente il libro I del codice civile, agli articoli dal 14 al 35. Un'associazione si può costituire a costo zero.
Sotto il profilo giuridico le associazioni e i circoli culturali possono essere RICONOSCIUTI o NON RICONOSCIUTI dallo Stato italiano. Solo tale riconoscimento conferisce loro personalità giuridica, limitando così la responsabilità degli amministratori agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. Nel caso si opti per il riconoscimento occorre registrarsi presso l'Ufficio del Registro ed inoltrare la relativa richiesta di riconoscimento alla Prefettura, che avvierà il procedimento affinché la pratica, passando per il ministero competente, giunga infine alla Presidenza della Repubblica.
Se tutto procede bene il decreto di riconoscimento può arrivare prima di 2 anni. I tempi possono essere più brevi nel caso in cui l'associazione limiti la sua attività all'ambito provinciale o regionale: in questo caso, infatti, il via libera viene dato dal Prefetto o dal Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto di un'associazione che aspiri al riconoscimento statale deve essere redatto dal notaio e contenere, oltre ai dati summenzionati, anche l'obbligo dell'approvazione annuale del bilancio.
Va ricordato infine che sono previste agevolazioni fiscali (legge 153/94, art. 14) per le associazioni che aderiscono ad una delle Associazioni Nazionali di settore riconosciute dal Ministero (ARCI, AICS ecc...). La scelta dell'adesione deve essere citata nell'articolo 1 dello statuto.

Come aderire ad associ@zionifvg
Sono ammessi a partecipare al progetto gli enti, i circoli e le associazioni ricreative, culturali, sportive, di volontariato, senza fini di lucro che operano sul territorio del Friuli Venezia Giulia
La procedura da seguire è la seguente:
1.      Compilare e stampare il modulo di adesione
2.      Recarsi in uno degli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo aderenti all'iniziativa
3.      Verrà rilasciato un codice utente ed una password per poter accedere all'area riservata alle associazioni, dove potrete 'costruire' on line le pagine web
Per chi ha già un proprio sito web, è sufficiente compilare on line il modulo di iscrizione al motore di ricerca: l'associazione sarà censita dopo approvazione e rintracciata nel portale www.associazionifvg.it

Per qualsiasi informazione:


Normativa riguardante le Associazioni

Principali tipologie del Terzo settore


Le associazioni non riconosciute 


Le associazioni non riconosciute costituiscono una importante realtà nell'area del Terzo Settore. Si tratta di organismi di diritto privato, senza scopo di lucro, che nascono dalla volontà degli associati uniti da scopi comuni (vedi artt. 36 - 41 c.c.). 
Operano nei campi più svariati, di tipo culturale, sportivo, ambientale, sociale, e così via.

Le organizzazioni di volontariato


Le organizzazioni di volontariato sono rappresentate da organismi liberamente costituiti al fine di svolgere l'attività avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Tali organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. In particolare, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

La Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato detta i principi fondamentali relativi agli organismi appartenenti a questa tipologia.
Al livello giuridico tali organizzazioni possono assumere la forma che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
Da notare che, dal punto di vista occupazionale, tali organismi possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
Per l'accesso ai contributi pubblici e alle agevolazioni fiscali, nonché per la stipula di convenzioni, le organizzazioni di volontariato debbono iscriversi agli appositi registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

Le cooperative sociali


Particolare rilevanza rivestono le cooperative sociali (L. 381/91) che, oltre a seguire tutte le regole delle organizzazioni cooperative, si distinguono in due tipologie:

a) quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lettera a, L. 381/91);
b) quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lettera b).



Le organizzazioni non governative



Le organizzazioni non governative - ONG - che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, sono definite nell'ambito della L. 49/87, che le riconosce con decreto del Ministro degli affari esteri (art. 28).

Sono organizzazioni che operano nella cooperazione internazionale e vengono classificate essenzialmente per le seguenti attività:
  • realizzazione diretta nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) di interventi finalizzati alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, alla promozione dello sviluppo, alla promozione della donna e dell'infanzia.
  • assistenza tecnica, gestionale e finanziaria ai progetti realizzati nei PVS, mediante invio di fondi, personale e attrezzature.
  • formazione professionale di cittadini dei PVS nei loro Paesi e formazione del personale locale impegnato nei progetti e nelle attività di cooperazione.
  • interventi di Educazione allo Sviluppo.
Le associazioni riconosciute e le fondazioni


Le fondazioni, in base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, sono enti privati senza finalità di lucro, con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - in Italia, necessariamente - da un patrimonio.
Questo ente, dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa).
La fondazione è quindi un ente dotato di reddito, cioè è l'unione di organizzazione e finanza, lavoro e capitale, un ente autonomo al livello amministrativo, finanziario e giuridico.




Settori economici di riferimento del Terzo settore


Le organizzazioni facenti capo al Terzo settore operano in generale nell'area dei servizi nel quadro dello sviluppo dell'economia sociale, in particolare si tratta di:
  • servizi alla persona (di assistenza, socio-sanitari)
  • servizi per l'ambiente e il territorio
  • servizi culturali
  • servizi ricreativi, sport e tempo libero
  • servizi di promozione delle comunità locali.


Statuto tipo per un'associazione di promozione sociale
facsimile di statuto per associazione di promozione sociale
Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione.......

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in .........., Via ........., non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è :
-.......
-.......
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento   interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
 quando il Direttivo lo ritenga necessario;
)a
 quando la richiede almeno un decimo dei soci.
)b
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria
 elegge il Presidente
)a
 elegge il Comitato Direttivo;
)b
 propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
)c
 approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
)d
 fissa
)e annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
 ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
)f
 approva il programma annuale dell'associazione.
)g

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria
 approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
)a
scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
)b
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.


Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- da iniziative promozionali

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.


Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di   finalità similari.


Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.



Suggerimenti per un bilancio a prova di trasparenza

Un documento dell'Ordine dei Commercialisti. Questo testo può essere un punto di riferimento per gli amministratori degli enti non commerciali.
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ha approvato di recente un documento, sotto forma di raccomandazione, contenente uno schema di bilancio per gli enti non profit. Si tratta di un documento importante visto che non di rado le organizzazioni senza fine di lucro incontrano enormi difficoltà a redigere un bilancio. Ve ne proponiamo ampi stralci.

I documenti che compongono lo schema di bilancio, e che compaiono indicati nella raccomandazione sui bilanci delle aziende non profit, sono i seguenti (che di seguito analizzeremo uno per uno):
  • Stato patrimoniale;
  • Rendiconto di gestione;
  • Allegati esplicativi: nota integrativa e prospetto movimentazione dei fondi;
  • Relazione sulla gestione;
  • Relazione dell'organo incaricato del controllo, laddove previsto.
Schema di stato patrimoniale
Lo schema di Stato patrimoniale individuato per le aziende non profit riprende la struttura di base dello schema previsto per le imprese dall'art. 2424 del Codice civile, con le seguenti modifiche:
- sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti;
- le 'quote da versare' sono relative a quote associative ancora da versare da parte di associati;
- con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si ritiene di evidenziare: il patrimonio libero, costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati. E, quindi, il risultato gestionale dell'esercizio in corso; le riserve statutarie; i risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti;
- il fondo di dotazione (se previsto dallo statuto);
- il patrimonio vincolato.

Il rendiconto di gestione
Ovvero lo schema di rappresentazione dei risultati economici a proventi e oneri.
Lo scopo del conto economico è quello di rappresentare il risultato (positivo o negativo) di periodo e di illustrare attraverso il confronto tra i ricavi ed i costi come si sia pervenuti al risultato economico del periodo di gestione. Tale traslazione di concetti non può invece essere operata dalle aziende non profit per le quali risulta più indicata la denominazione di rendiconto gestionale, così come avviene per gli istituti non profit anglosassoni. Infatti tali aziende non hanno generalmente un mercato di riferimento e, se lo hanno, esso è strumentale ad altri fini e, pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori (costi di gestione), da un lato, ed i ricavi (che spesso non ci sono come tali) ed i proventi (contribuzioni, interessi, ecc.) dall'altro, non assume il significato economico che tipicamente questo risultato di sintesi assume nell'impresa.
La rendicontazione nelle aziende non profit, infatti, ha come scopo quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'azienda nell'adempimento della missione istituzionale e come oggetto le modalità in cui l'azienda ha acquisito e impiegato le risorse nello svolgimento della propria attività. Il rendiconto gestionale a proventi e oneri dell'azienda non profit informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite e impiegate nel periodo nelle 'aree gestionali'.
Le aree gestionali dell'azienda non profit sono individuate in:
- attività tipica o di istituto;
- attività promozionale e di raccolta fondi;
- attività accessoria;
- attività di gestione finanziaria e patrimoniale;
- attività di natura straordinaria;
- attività di supporto generale.

Allegati esplicativi
La nota integrativa ha la funzione di illustrare o integrare i dati e le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione e insieme a questi documenti costituisce il 'Bilancio d'esercizio'.
Preliminarmente, la nota integrativa deve contenere:
1) indicazioni dell'organo che ha effettuato la revisione del bilancio (collegio dei revisori o società di revisione contabile);
2) informazioni circa le esenzioni fiscali di cui beneficia l'ente e la deducibilità fiscale sulle donazioni di cui i donanti possono beneficiare;
3) indicazioni del numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e del numero dei dipendenti degli enti controllati (comitati o organizzazioni controllate o affiliate).
Il Prospetto movimentazione fondi assume una importante funzione espositiva e di controllo per aspetti che riguardano:
1) l'esposizione del risultato della gestione articolato nelle varie condizioni di vincolo in cui i fondi dell'azienda non profit possono trovarsi: fondi disponibili, fondi vincolati;
2) la rappresentazione delle dinamiche di variazione del 'patrimonio netto'.
A tal fine il prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto è allegato alla nota integrativa allo scopo di fornire determinate informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale e le modalità con cui l'azienda non profit ha impiegato i propri fondi nel corso dell'esercizio.
La principale funzione espositiva del prospetto di movimentazione del patrimonio netto è quella di dare conto all'interno del bilancio di esercizio di una serie di eventi connessi alla formazione e alla destinazione delle diverse componenti patrimoniali che, in talune aziende non profit costituiscono i fenomeni più rilevanti nella dinamica delle azioni poste in essere dall'azienda stessa.

La relazione sulla gestione
Occorre innanzitutto premettere che nella relazione sulla gestione (detta anche relazione di missione o relazione morale) non si pone l'accento solo sulla consistenza patrimoniale da cui gli enti morali traggono i proventi per il conseguimento dei fini istituzionali, come spesso è accaduto nella erronea convinzione che l'aspetto economico della gestione in questi enti fosse poco rilevante, ma anche sulla dinamica oneri proventi e, comunque, sulle entrate e sulle spese, essendo l'equilibrio economico-finanziario condizione per la sopravvivenza stessa dell'organizzazione nel tempo.
La relazione sulla gestione deve fornire tutte le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, quali sono state le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali dell'ente, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell'esercizio successivo e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione.
La relazione sulla gestione è anche la sede dove far confluire una serie di dati extra contabili, integrativi rispetto alla funzione tipica del bilancio d'esercizio, inteso come documento che rappresenta la sintesi monetaria di due grandezze: il valore del patrimonio dell'ente e il risultato (positivo o negativo) prodotto dalla gestione. Tuttavia, data la peculiarità della gestione di un'azienda non profit, perdono gran parte del loro significato sia il risultato economico dell'esercizio, inteso come indice sintetico dell'efficienza dell'azienda (in quanto l'ente non pone nel profitto le proprie finalità), sia, più in generale, gli aspetti monetari in cui si traducono i i valori di bilancio,in quanto vi sono aspetti fondamentali della gestione (primo fra tutti l'utilità sociale) che possono non trovare una manifestazione monetaria.
A questi documenti, ove prevista, va aggiunta la relazione dell'organo incaricato del controllo.

Uno schema corretto di stato patrimoniale. 
Contenuto stato patrimoniale delle aziende non profit

ATTIVO
a) Crediti verso associati per versamento quote

b) Immobilizzazioni

- Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e ampliamento
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

- Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
1) partecipazioni
2) crediti
3) altri titoli

c) Attivo circolante
- Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) acconti

- Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
1) Verso clienti
2) Verso altri

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni
2) altri titoli

- Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
d) Ratei e risconti

PASSIVO
a) Patrimonio netto
- Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
2) risultato gestionale da esercizi precedenti
3) riserve statutarie

- Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)

- Patrimonio vincolato
1) fondi vincolati destinati da terzi
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

b) Fondi per rischi e oneri
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri

c) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

d) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs n. 460/97
2) debiti verso banche
3) debiti verso altri finanziatori
4) acconti
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
8) altri debiti

e) Ratei e risconti





Nessun commento:

Posta un commento

NON E' UNA RECLAME - Come togliere velocemente il ghiaccio dal vetro della vostra auto

  Come togliere velocemente il ghiaccio dal vetro della vostra auto Con un acquisto di pochi euro si risolve un problema piuttosto frequente...