Superbonus 110%:
novità per immobili con abusi edilizi
Il Governo valuta una
sanatoria speciale per chi vuole chiedere il Superbonus 110% ma possiede
immobili con abusi edilizi e difformità
25-05-2021 (Ultimo aggiornamento 10-06-2021)
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Già da tempo, il Governo sta valutando la semplificazione della burocrazia
legata ai vari Bonus Casa, e in particolare per il Superbonus 110%. In particolare si
vuole rendere l’iter più veloce e semplice e si intende allargare il bacino di
beneficiari. Recentemente si è parlato di una sanatoria speciale per chi vuole
chiedere la maxi-agevolazione per un immobile con abusi edilizi e difformità.
- Superbonus 110% e abusi edilizi: situazione attuale
- Sanatoria per Superbonus 110%: quali erano le ipotesi
- Superbonus 110%: la nuova procedura semplificata
- Quando decade il Superbonus 110%
Superbonus 110% e abusi
edilizi: situazione attuale
Attualmente chi ha un immobile con abusi edilizi trova molte difficoltà
nell’ottenere il Superbonus 110%. Soprattutto nel caso in cui
le difformità siano maggiori del 2%. Sotto questa soglia, si ha una certa
tolleranza per gli abusi, proprio come previsto dal Testo Unico dell’Edilizia,
ovvero nel D.p.r. 380/2001. Inoltre, l’agevolazione può essere richiesta solo
nel caso in cui gli abusi siano sanabili con un procedimento di doppia conformità che deve essere
eseguita da un tecnico abilitato. Nel caso in cui la difformità non si possa
sanare, il proprietario non può accedere nè al Superbonus 110% nè ad altri Bonus Casa presenti nella Legge di Bilancio
2021, come l’Ecobonus o il Bonus Facciate.
Inizialmente il Governo parlava di una nuova misura
atta a semplificare il procedimento di sanatoria, quindi rendere accessibile
l’agevolazione a più persone.
Sanatoria per Superbonus
110%: quali erano le ipotesi
Un edificio con abusi edilizi non può in
nessun caso accedere ai Bonus Casa.
Tuttavia, l’ufficio giuridico della presidenza del Consiglio dei Ministri
aveva affrontato un caso specifico: quello di un proprietario che ha deciso
di demolire il suo immobile, reso inagibile dal terremoto, e
ricostruirlo da zero, chiedendo il Superbonus 110%. Il vecchio edificio
aveva delle difformità: gli spazi esterni sono distribuiti diversamente dal
progetto autorizzato. Inoltre, presentava un soppalco ad uso residenziale ma non
autorizzata. Questi elementi determinavano dunque l’esistenza di un abuso edilizio. In condizioni
normali, il proprietario di questa casa sarebbe tagliato fuori dalle
agevolazioni nel momento in cui volesse ricostruire la sua casa.
Tuttavia, se ricostruisce la casa senza difformità può
evitare di presentare la doppia conformità. L’importante però è
che la casa non venga ricostruita con abusi o per lo meno con difformità
facilmente sanabili. Questa decisione sarebbe applicabile in tutte le Regioni italiane.
Nel caso non si volesse demolire
l’edificio? Anche in questo caso si accede a una procedura di sanatoria
semplificata, leggermente diversa dalla precedente. In particolare, sarà necessario
richiedere una conformità prendendo come riferimento la normativa in vigore quando si è
presentato il progetto. A ciò si aggiunge il pagamento di una sanzione che può arrivare
a 5.164 € e – a seconda dei singoli casi – ottenere l’autorizzazione statica o
sismica. Naturalmente, chi ha un edificio completamente abusivo, senza possibilità di
sanatoria, rimarrà tagliato fuori dall’agevolazione.
Superbonus 110%: la
nuova procedura semplificata
Il testo definitivo della normativa contiene alcune
novità legate al Superbonus 110% e alla relativa
sanatoria semplificata. Il comma 13-ter semplifica la procedura per fruire
dell’agevolazione. Gli interventi richiesti riguardano la manutenzione straordinaria e si possono
realizzare dopo aver presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). Bisogna
attestare che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Quindi non c’è la sanatoria semplificata, ma la presentazione della CILA, che ha una
importante novità che la rende più smart.
Per presentare la CILA non bisognerà
infatti richiedere l’attestazione dello stato legittimo, secondo quanto
raccomandato dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia). La procedura quindi si snellisce e permette di reperire tutta
la documentazione entro i tempi previsti per ottenere il Superbonus 110%. Tuttavia, devono
essere comunque attestate le condizioni legate all’abitabilità, quindi
se un immobile ha degli importanti abusi edilizi potrebbe non
superare la selezione per il bonus. Ma ciò verrà analizzato caso per caso.
Quando decade il
Superbonus 110%
La decadenza dell’agevolazione avviene quando non si presenta la CILA, quando gli
interventi sono realizzati in modo difforme secondo quanto affermato nella CILA
e quando manca il titolo abilitativo per la costruzione dell’immobile oppure
provvedimenti di condono o, ancora, nel caso in cui l’edificio sia costruito
prima del 1° settembre 1967. Infine, il Superbonus 110% decade anche quando i
fatti non corrispondono a quanto previsto dal DL Rilancio. Il Governo quindi
mette un freno all’idea che tutti possano accedere al Superbonus nonostante
l’esistenza di abusi edilizi.
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