Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, decreto 20.04.2012, G.U. 23.04.2012
L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria
B
deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di
guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, di cui 2 in condizioni di visione
notturna secondo quanto introdotto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
Lo stabilisce il Decreto 20 aprile 2012 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012,
n. 95.
Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore
giornaliere. Le lezioni sono individuali e devono essere così ripartite:
- guida in condizioni di visione
notturna (2 ore);
- guida su strade extraurbane (2
ore);
- guida su autostrade o strade
extraurbane (2 ore).
Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto
percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida in
doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, vidimato dal competente
ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e conservato
dall'autoscuola per almeno 5 anni.
(Altalex, 26 aprile 2012)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 20
aprile 2012
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade
extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e
dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B. (12A04779)
Decreta:
Art. 1
Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di
categoria B
1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada,
l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve
effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso
un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformita' a quanto
previsto dall'allegato 1 del presente decreto.
2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere
durata superiore a due ore giornaliere.
3. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del
prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni
di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo
quanto disposto dai seguenti commi.
4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in doppio
esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.
Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal
competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo
restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato dall'autoscuola per almeno
5 anni.
5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al
comma 3, in
originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella
dell'allievo.
6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l 'autoscuola rilascia
all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato
3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al
comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia,
all'atto di prenotazione della prova pratica di guida.
7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e
comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di
una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a
condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei
mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata
ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida precedentemente rilasciata.
8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del
prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere
sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la
tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da
istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme
alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente
decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio
1995, n. 317.
Art. 2
Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade,
su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice
della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che
circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, e' fatto divieto di
impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della
carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di rispettare i limiti di velocita' di
cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione
dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11
novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della
strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane
principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo
diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al
conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di
istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice
della strada.
Art. 3
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
domande per il conseguimento della patente di guida di categoria B, presentate
a decorrere dal 2 maggio 2012.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle
esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-bis, per gli aspiranti al
conseguimento di patenti di guida di categoria B speciale.
Art. 4
Disposizioni di carattere finanziario
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, unitamente agli
allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2012.
p. Il Ministro: Ciaccia
Allegati
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