Gentile Cliente,
provo a riassumere i tratti
salienti delle sue necessità inserendo a supporto gli opportuni riferimenti
normativi.
In relazione alla sua posizione
professionale e formativa pregressa (laurea triennale citata all’art. 32 comma
2 del D.Lgs. 81/08) e alle sue relative necessità, riporto testualmente
quanto esposto al punto 2.6 delle Linee Interpretative Accordo Stato Regioni
del 5 ottobre 2006, pubblicato in G.U. 7 dicembre 2006.
Il punto citato dice: “ Per
coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla
base del riconoscimento di crediti formativi o professionali pregressi,
l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14/02/2012.”
L’esonero quindi non ha
carattere permanente in quanto l’art.
32, comma 6, TU, ha disposto che tanto i responsabili quanto gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare, con cadenza
quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nello
stesso accordo. Inoltre l’accordo 26 gennaio 2006 ha precisato che la
decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di
conseguimento della laurea triennale/magistrale e/o dalla data di
conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento
previsto per coloro che possono usufruire dell’esonero.
La scelta quindi di usufruire
dell’esonero previsto contempla la necessità di provvedere all’aggiornamento
nei termini indicati.
In considerazione dei
macrosettori nei quali lei opera, devo confermarle che essi rientrano sia nel
comparto a più alto rischio (aggiornamento 60 ore) che a quello a più basso
rischio (aggiornamento 40 ore). Come definito al punto 3 delle Linee sopra
citate in caso di incarichi in macrosettori appartenenti ad entrambe le
tipologie la durata complessiva dovrà essere di 100 ore (entro il 14
febbraio 2012).
Spero di essere stata chiara.
G.B.N.
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