Istituto il SISTRI: approfondimenti sulla modifica
radicale degli adempimenti nella gestione dei rifiuti
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E' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13/01/10 il D.M.
17 Dicembre 2009 che ha per oggetto "Istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 102 del 2009". Il decreto è in vigore dal 14/01/2010.
Per i soggetti obbligati (circa 600.000 le aziende)
il sistema sostituirà - con modalità e tempistiche diverse - il registro
di carico e scarico rifiuti, il formulario di identificazione ed il
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.).
Sono previste due fasi per l'avvio del
"SISTRI":
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1)
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iscrizione dei
soggetti con pagamento del contributo annuale a copertura degli oneri
derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema;
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2)
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operatività vera
e propria.
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SOGGETTI TENUTI
AD ADERIRE AL SISTRI
- Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi
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PRODUTTORI
INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI;
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PRODUTTORI
INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184¹,
comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con
più di dieci dipendenti;
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REGIONE CAMPANIA
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel
territorio della Regione Campania;
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COMMERCIANTI ED
INTERMEDIARI senza detenzione;
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CONSORZI
istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei
consorziati;
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TRASPORTATORI
PROFESSIONALI - le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del
decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti
speciali;
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OPERATORI DEL
TRASPORTO INTERMODALE;
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il
terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo
18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo
16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa
dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
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i responsabili
degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le
stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i
rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte
dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto;
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TRASPORTATORI IN
CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI - le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8,
del decreto legislativo n. 152/2006;
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RECUPERATORI E
SMALTITORI - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti.
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- Categorie di
soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
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PRODUTTORI
INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
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le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184¹, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
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gli
imprenditori agricoli di cui allart. 2135 del codice civile che
producono rifiuti non pericolosi;
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le imprese ed
gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi
derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184¹,
comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
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TRASPORTATORI IN
CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
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TEMPISTICHE,
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E OPERATIVITÀ
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Tipologia di soggetti
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Tempistiche
di iscrizione
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Operatività
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GRUPPO I (SOGGETTI OBBLIGATI)
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produttori
iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.
212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di
cinquanta dipendenti;
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le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo
decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
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i commercianti
e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
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i Consorzi
istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie
di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto
dei consorziati;
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le imprese di
cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006
che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
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le imprese e
gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di
rifiuti;
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i Comuni, gli
Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione
Campania;
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i soggetti di
cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e
responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).
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Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto.
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Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
decreto.
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GRUPPO II (SOGGETTI OBBLIGATI)
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le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n.
152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
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i produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma
3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo
n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
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Dal 30° giorno al 75° giorno dalla data di
entrata in vigore del Decreto.
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Entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto.
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Soggetti a
iscrizione facoltativa
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le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n. 152/2006 con meno di dieci dipendenti;
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le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
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gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
che producono rifiuti non pericolosi;
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le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
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A decorrere dal 210° giorno dalla data di entrata
in vigore del Decreto.
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Entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto.
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L'iscrizione potrà
avvenire sia direttamente da parte dei soggetti tenuti ad effettuarla
(online, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per
l'assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione
regionale dell'albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o
le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi.
Dopo l'iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche
con il registro imprese o l'albo nazionale gestori ambientali.
Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l'impresa riceverà il
codice-pratica di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi
presso la camera di commercio (o sezione regionale dell'albo nel caso dei
trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro
dei dispositivi tecnologici; per l'iscrizione indiretta saranno le
associazioni imprenditoriali o le sezioni dell'albo ad informare
l'impresa sui tempi e luoghi.
CONSEGNA DEI DISPOSITIVI
La consegna dei dispositivi USB e delle black box
(per le sole imprese di trasporto) avverrà:
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per le
imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione
regionale o provinciale dell'Albo competente;
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per tutti gli
altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio
della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso
le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di
servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità
locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di
Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
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L'addetto del Sito
di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a
persona delegata) un plico contenente:
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il/i
dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
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la/e stampa/e in
busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di
sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo
utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
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nel caso in cui
l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate
ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal
sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale
entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per
il ritiro e installazione delle black box.
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La distribuzione dei
dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere
completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del
sistema.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di
Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo e le Associazioni
imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI
l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.
PRESENTAZIONE DEL MUS E REGISTRAZIONI
Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di
rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD
dovranno comunicare al SISTRI - compilando l'apposita scheda le seguenti
informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente
all'operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel
registro di carico e scarico:
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il quantitativo
totale di rifiuti annotati in carico sul registro c/s, suddiviso per
codice CER;
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per ciascun
codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro
c/s, con le relative destinazioni;
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per le imprese e
gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
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per ciascun
codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
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Per un mese
successivo all'operatività del SISTRI i soggetti di obbligati sono
comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro c/s)
e 193 (formulario) del decreto legislativo n.152/2006.
OPERATIVITÀ PER I SOGGETTI CHE NON ADERISCONO SU
BASE VOLONTARIA AL SISTEMA SISTRI (soggetti con iscrizione facoltativa)
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Tipologia di soggetti
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Adempimenti
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Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi di cui all'articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g),
del decreto legislativo n. 152/2006 con meno di dieci dipendenti.
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Comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda Sistri - Area movimentazione, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia
della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente
del mezzo di trasporto. Una copia della scheda Sistri rimane presso il
produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è
tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti
stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare
l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di
cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i
produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri - Area
movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti
non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di
cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(registro di carico e scarico).
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Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile che producono rifiuti non pericolosi
e
Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo
n. 152/2006.
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Comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda Sistri - Area Movimentazione, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia
della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente
del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o
smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere
al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri
completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
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Imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo n. 152/2006.
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Accompagnano il trasporto con il formulario di
identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto
legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di
carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto
legislativo.
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CONCLUSIONI
Grazie al SISTRI, la cui gestione è affidata al
Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, potremo quindi
finalmente contare su un apparato di controllo adeguato e su un sistema
in grado di sostituire procedure obsolete, inefficienti e onerose.
Il percorso e la destinazione del mezzo saranno
monitorati attraverso un sistema satellitare Gps mentre all'arrivo in
discarica i rifiuti saranno controllati grazie ad una rete di telecamere
la cui predisposizione dovrà essere realizzata in tutte le discariche del
territorio nazionale al fine di "dare visibilità al flusso in
entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche".
Il SISTRI sarà anche telematicamente interconnesso
sia con l'Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 8, DM 17 dicembre
2009), tramite il MATTM, per fornire i dati relativi al trasporto dei
rifiuti, sia con l'ISPRA (ex APAT), per fornire, attraverso il
"Catasto telematico dei rifiuti" (art. 10, DM 17 dicembre
2009), i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti anche alle
ARPA/APPA e alle competenti autonomie locali.
Inoltre, per poter tracciare i rifiuti speciali anche
per mare e su ferrovia ci sarà una interconnessione con i sistemi
informativi della Guardia Costiera e delle imprese ferroviarie, il tutto
sotto lo sguardo attento di un Comitato di vigilanza e controllo,
istituito ad hoc.
Ulteriormente, il SISTRI sarà anche interconnesso al
SITRA, il sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani della Campania.
Si segnala infine che il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ha attivato un portale specifico
consultabile all'indirizzo www.sistri.it.
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NOTE
¹ Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni
industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g)
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
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