lunedì 28 maggio 2012

Gente di Stabia - Enzo Cannavale a un anno dalla sua morte




A un anno della su morte Enzo Cannavale è stato ricordatodal Teatro Totò di Napoli che gli ha dedicata la quarta edizione del Festival del teatro Amatoriale.

Durante la serata di chiusura del 22 maggio 2012, sono stati proiettati trailers di alcuni dei suoi film più famosi che lo hanno reso celebre ed affermato artista e per omaggiarlo sono stati chiamati i suoi compagni di lavoro come Annamaria Ackermann, Marina Confalone, Caterina De Santis, Angela Luce e Giacomo Rizzo.

Presso il teatro aveva allestito nel 2002 lo spettacolo IL MORTO STA BENE IN SALUTE di Gaetano Di Maio che aveva recitato con Rino Marcelli che lo aveva affiancato anche nella regia.


Il Teatro Totò nasce nel maggio 1996 con una precisa ambizione: diventare tempio della comicità di nuova tendenza, senza tralasciare la consolidata tradizione.
Così il vecchio Ausonia si rifà il belletto e prende allegramente un nuovo nome, quello del principe della risata, Antonio De Curtis, nel quartiere che gli ha dato i natali. A pochi passi dal Teatro San Ferdinando, nel cuore del quartiere Sanità, i soci che lo hanno rilevato, Gaetano Liguori e Davide Ferri, giungono dall'esperienza decennale del piccolo teatro Bruttini di Via Port'Alba, divenuto negli anni riferimento del cabaret non solo napoletano.
Il Teatro Totò, con una sala di 636 posti, decide di presentarsi al pubblico nel maggio del 1996 con una sei giorni dedicata al grande comico: mostre, film e concerti e per dissolvere ogni dubbio sull'orientamento artistico della sala, il ritorno di due grandi artisti: Isa Danieli e Rino Marcelli che con "Avanspettacolo" hanno messo su un lavoro fatto di ricordi e frammenti di un'epoca dora.ata, quella degli scketches di Trottolino (Umberto D'Ambrosio) e altro ancora ricordasse il glorioso periodo del duemila, regno dell'avanspettacolo. A questo lavoro sono successi, nella prima stagione di attività del Teatro, piccoli eventi della comicità: da Paolo Rossi ad Angela Finocchiaro e Paolo Hendel, da Benedetto Casillo ad Olimpia Di Maio e Tullio Del Matto.
Il 1997 è l'anno della rivelazione: Alan De Luca e Lino D'Angiò proprio al Teatro Totò mietono i successi di "Telegaribaldi", fortunata trasmissione televisiva di Teleoggi: è il tutto esaurito ad ogni replica in due mesi di programmazione. Contemporaneamente il cartellone accoglie due decani della tradizione comica napoletana, Mario Scarpetta e Carlo Giuffrè, rappresentanti della memoria storica. Chiudono il quadro Jacopo Fo, Alessandro Bergonzoni, Francesco Paolantoni. Nella stagione 98/99, il Teatro Totò, che ormai vanta al suo attivo oltre settecento abbonati, offre un cartellone vario alternando la tradizione di Giacomo Rizzo e Mario Scarpetta, all'eversione di Peppe Lanzetta al teatro di ricerca di Renato di ricerca di Renato Carpentieri.
È però negli ultimi anni che, il Teatro Totò, grazie al proficuo lavoro svolto, assurge a spazio consacrato alla comicità nazionale e di tradizione, divenendo in poco tempo, con i suoi tremila abbonati, 4° teatro cittadino. È da ricordare inoltre che oggi il Teatro Totò è un vero e proprio centro di produzione teatrale, infatti sono già tantissime le produzioni fatte circuitare sul territorio nazionale con attori di provata esperienza quali: Enzo Cannavale, Aldo Giuffrè, Carlo Croccolo, Rino Marcelli, Giacomo Rizzo, Gino Rivieccio, Mario Scarpetta, Peppe Lanzetta, Tullio Del Matto, Antonio Allocca, Peppe Barra, Pippo Franco, Lando Buzzanca, Nino Castelnuovo e tanti altri.
È infine interessante sottolineare il costante impegno che la nostra struttura ormai da alcuni anni profonde nella formazione di giovani attori, ne è palpabile testimonianza l'indiscusso successo del Laboratorio Pratico di Teatro frequentato da oltre 100 allievi che in sintesi ha saputo fondere insieme due realtà fondamentali del nostro lavoro come la produzione e la formazione.

Festival del Teatro Amatoriale


IL Festival del Teatro Amatoriale organizzato dal Teatro Totò ha il fine di valorizzare un settore, che nella ns. tradizione ha fornito sempre spettacoli di interessante qualità, e che nel passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche per il teatro professionistico. Sono ammesse un numero limitato di Compagnie scelte a giudizio insindacabile della direzione artistica del Teatro Totò. Agli spettacoli selezionati, in programmazione dal mese di Novembre al mese di Maggio, assisterà una giuria composta da attori/produttori/giornalisti/autori/coreografi, che premierà nella serata di gala, le seguenti categorie: Miglior spettacolo / Miglior regia / Miglior autore / Miglior musiche / Miglior attore protagonista / Migliore attrice protagonista / Miglior attore non protagonista / Miglior attrice non protagonista. Oltre ai riconoscimenti individuali la compagnia premiata per il miglior spettacolo parteciperà al FESTIVAL “RIDERE “ c/o il Maschio Angioino. L’Organizzazione offrirà alle compagnie i seguenti servizi: • Ufficio stampa per la pubblicizzazione dell’intero Festival. • Stampa ed affissione manifesti e locandine per la pubblicizzazione dell’intero Festival. • La sala del Teatro : dalle ore 9,30 – 14,00; 15,30 – 00,30 per il montaggio, le prove e lo spettacolo. • L’incasso delle serate sarà a totale beneficio delle Compagnie che dovranno pagare solo i relativi oneri SIAE. PER INFORMAZIONI: • www.teatrototo.it – direzione@teatrototo.it • referente Sig. Liguori Vincenzo, tel. 081296051 (orari d’ufficio)- 3393208083


Il Bando di concorso è stato pubblicato in    http://saladattesa1.blogspot.com/

Corsi di aggiornamento per RSPP


Gentile Cliente,

provo a riassumere i tratti salienti delle sue necessità inserendo a supporto gli opportuni riferimenti normativi.

In relazione alla sua posizione professionale e formativa pregressa (laurea triennale citata all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08)  e alle sue relative necessità, riporto testualmente quanto esposto al punto 2.6 delle Linee Interpretative Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006, pubblicato in G.U. 7 dicembre 2006.

Il punto citato dice: “ Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti formativi o professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14/02/2012.”
L’esonero quindi non ha carattere permanente in quanto l’art. 32, comma 6, TU, ha disposto che tanto i responsabili quanto gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nello stesso accordo. Inoltre l’accordo 26 gennaio 2006 ha precisato che la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di  conseguimento della laurea triennale/magistrale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell’esonero.

La scelta quindi di usufruire dell’esonero previsto contempla la necessità di provvedere all’aggiornamento nei termini indicati.

In considerazione dei macrosettori nei quali lei opera, devo confermarle che essi rientrano sia nel comparto a più alto rischio (aggiornamento 60 ore) che a quello a più basso rischio (aggiornamento 40 ore). Come definito al punto 3 delle Linee sopra citate in caso di incarichi in macrosettori appartenenti ad entrambe le tipologie la durata complessiva dovrà essere di 100 ore  (entro il 14 febbraio 2012).
Spero di essere stata chiara. 

                                                                                           G.B.N.

domenica 27 maggio 2012

JUVE STABIA – SASSUOLO: 1 – 3




Se non fosse stato per la salvezza raggiunta sarebbe un campionato da dimenticare con più ombre che luci.

Una squadra da rifondare facendo il conto della serva, conservando quello che c’è veramente di buono e lasciando andare, mettendoli sul mercato, quegli elementi sparagnini che alla squadra hanno dato poco o hanno fatto soltanto “confusione”.

Ospiti motivati, leggo in qualche nota. Viene da chiedersi perché il Sassuolo era motivato e la Juve Stabia che giocava in casa davanti al suo pubblico non aveva motivazioni quando ce n’erano da vendere ad incominciare dal saluto finale che doveva chiudere in bellezza una stagione che era al di fuori di ogni previsione. Basti guardare le squadre che retrocedono  o sono andate ai play out o che hanno arrancato per la salvezza. 

Ieri alla squadra è mancata la voglia di vincere, quello dello spareggio a Roma, dei momenti più difficili perché avevano già vinto. E' mancata la voglia di una festa vera con la tifoseria e la città per la mancata vicinanza alla città che li ospita soltanto per le partite e gli allenamenti.

Generosi ancora una volta i tifosi che nonostante una sconfitta programmata hanno tributato alla squadra il loro plauso e applauso pur difronte a un atteggiamento di insipienza dei giocatori in campo, dell’allenatore che ha effettua cambiamenti come se non avesse più la coscienza tattica che ha dimostrato di possedere,  che  non sempre ha adoperato con gli elementi a disposizione.

E’ vero che le partite le giocano quelli che vanno in campo, ma la squadra la fa chi li allena e ha il compito di mandare in campo persone fisicamente in ordine, motivate moralmente e adeguate a contrastare il gioco dell’avversario. Tutto questo è rimasto negli spogliatoi o nelle intenzioni, se ieri ne aveva, dell’allenatore che è sembrato soddisfatto del risultato finale.

L’atteggiamento della squadra è stato sempre quello di voler stravincere, di aggredire l’avversario che per certi versi può anche piacere, ma non può continuare ad essere l’atteggiamento vincente di quello che menando per prima mena due volte.

In chiusura bisogna però dire che seppure restano nella gestione della squadra momenti di chiaroscuro è riuscita a restare in serie B contariamente alle paure che per sessantanni ci hanno accompagnate, sono rimaste nella nostra mente come un tarlo, nonostante una politica di gestione altalenante e sparagnina che ha ammassato giocatori di indubbio valore individuale, ma non sempre compatibili con quelli che ne costituivano l’ossatura, di indubbio valore morale e ragazzini da svezzare.

Dopo tutto quello che ho scritto è tempo ormai di riflettere per continuare questo cammino verso risultati che potranno e devono consolidare il percorso di questa squadra che sicuramente resterà in B per diversi anni, ma potrebbe respirare anche l’aria della serie maggiore tenendo conto dei valori che questa città ha saputo mettere sui campi altrui dal dopo guerra in poi.


LE SQUADRE

Juve Stabia (4-4-2): Colombi; Baldanzeddu, Maury, Scognamiglio, Dicuonzo; Caserta, Danucci (1' st Molinari), Di Tacchio; Falcinelli (14' st Tarantino), Sau, Mbakogu (30' st Beretta).All. Piero Braglia
Sassuolo (3-4-1-2): Pomini; Marzorati, Terranova, Consolini; Bianchi (12' st Noselli), Valeri, Cofie, Longhi (43' st Piccioni); Missiroli; Troianiello, Bruno (1' st Boakye). All. Pea
Arbitro: Maurizio Ciampi di Roma
Assistenti di linea: Christian Bagnoli di Teramo - Simone Di Francesco di Teramo
Note: Giornata soleggiata, clima caldo umido. Terreno di gioco in buone condizioni. Totale Spettatori 3680 per un incasso complessivo di 39411,00 Euro

Angoli: 3 - 3

Recuperi: 1' pt + 2' st

Ammoniti: Scognamiglio (JS)

Espulsi: Pellè (SAM) 21' st

Marcatori: 17' st Troianiello (S), 31' st Missiroli (S), 36' st Boakye (S), 42' st Tarantino (JS).

martedì 22 maggio 2012

Addio anche a Palazzo Citterio


MACAO, nuovo sgombero. Addio anche a Palazzo Citterio: la fine del sogno?
pubblicato martedì 22 maggio 2012 da exibart
MACAO a Palazzo Citterio

Questa volta non hanno aspettato giorni le forze dell'ordine. Dopo poco più di 72 ore da sabato pomeriggio, quando il movimento era entrato a Palazzo Citterio, stamattina poco prima delle 7 polizia e carabinieri in tenuta anti-sommossa hanno sgombrato il Palazzo nel cuore di Brera, dove erano presenti sessanta persone. Finisce così, un po' in sordina, la seconda avventura di MACAO, che ieri ha incontrato gli studenti di Brera per discutere del futuro dell'Accademia e della "necessità" -ma ormai per chi?- che gli spazi delle aule restino nella sede di Brera anziché essere decentrate all'ex Caserma di via Mascheroni.

Uno sgombero che arriva dopo una notte bianca di video arte e di suoni, e dopo l'invito di MACAO all'Assessore Boeri di entrare negli spazi con Ornaghi, ieri in visita a Milano. Ovviamente disatteso, delineando così una sempre più chiara prospettiva di non-dialogo tra le due fazioni, soprattutto dopo il rifiuto di MACAO di prendere in considerazione di spostarsi verso l'ex Ansaldo di via Tortona. 

E ora, detto addio anche a Palazzo Citterio, dove si muoverà MACAO, sia in senso fisico che "teorico"? La bolla oggi appare sgonfia, anche un po' esausta. Ieri sera il pubblico "in sala" non era quello che si ricordava solo una settimana fa durante il presidio in via Galvani, quasi come se MACAO avesse tradito un po' le immense aspettative di rivalsa, di libertà, di "concretezza" che tutti sognavano sabato 5 maggio, quando si entrò nella vecchia Torre Galfa.

lunedì 21 maggio 2012

5 X MILLE


X

1000
 











Come destinare il proprio 5 per mille


Destinare il 5 per mille è semplice: basta mettere una firma e il codice fiscale della Lega del Filo d’Oro nello spazio riservato al sostegno delle Onlus, che si trova nei modelli per la dichiarazione dei redditi (modello 730, UNICO e CUD). 

Il codice fiscale della Lega del Filo d’Oro è: 80003150424

domenica 20 maggio 2012

CITTADELLA - JUVE STABIA: 0 - 1

Il campo del Cittadella




A un passo dalla fine è inutile stare ancora a recriminare anche se rientra nel mio carattere ma se la squadra molla domenica prossima sarà una brutta chiusura, una festa con tanto entusiasmo in meno, anche se la permanenza in B è stata centrata in pieno, restando pero sulle gambe più di una volta.
In ultimo va bene anche così, ma non quando si parte vincendo e poi si finisce col perdere come è capitato più di una volta.

E’ stato un campionato che ha fatto soffrire non poco. Qualcuno ha sognato, ma si poteva anche fare se non c’erano le penalità. E se poi non c’erano sarebbe andata proprio così ?

E chi lo sa ! Come lo spareggio per la serie B. L’avversaria aveva la promozione in tasca, ma aveva sottovalutato alcuni caparbi giocatori della Juve Stabia che erano stanchi di restare in C, di continuare a sognare il campionato cadetto, di tirare calci per pochi €.

Troppe cose sono successe e quelle che sono venute a galla sono state tante. Chi sa quante sono quelle che sono rimaste all’interno della società, nell’animo dei dirigenti e dei giocatori ?

Comunque il risultato di questa penultima gara ci ha portato a pari punti col Brescia battendo il Cittadella a casa propria.

Come sempre un risultato che fa vibrare di ansia messo a segno questa volta al 15 del secondo tempo con tentativi di raddoppio non andati completamente a segno.

Una prova buona in assenza dei tanti titolari ma sempre con un Sau artefice di un gioco che riesce a fornire spunti anche per quelli che lo affiancano.

TABELLINO
CITTADELLA (4-3-3): Pierobon; Ciancio, Pellizzer, Gorini, Marchesan; Vitofrancesco (20' s.t. Bellazzini), Paolucci, Schiavon (4' s.t. Baselli); Di Roberto (35' s.t. Job), Di Carmine, Di Nardo. All. Foscarini.
JUVE STABIA (4-4-2): Colombi; Cappelletti, Molinari, Scognamiglio, Dicuonzo; Erpen (10' s.t. Davì), Di Tacchio, Danucci, Mbakogu; Falcinelli (25' s.t. Nsukizantu), Sau (29' s.t. Beretta). All. Braglia.
ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi
ASSISTENTI: Marco Bolano di Livorno - Alberto Tegoni di Milano
IV UOMO: Alessandro Caso di Verona
MARCATORI: 15' s.t. Falcinelli
AMMONITI: Scognamiglio, Dicuonzo, Molinari, Falcinelli (JS); Marchesan (C)
NOTE: 2' rec. p.t.; 3' rec. s.t. CORNER: 10 - 2



domenica 13 maggio 2012

Juve Stabia-Sampdoria 1-2



Cmare di Stabia - Stadio Menti


Partita tutta da interpretare. Partiti per vincere la partita, strada facendo, pur producendo una gran quantità di gioco e di iniziative le vespe hanno nuovamente perso l’orientamento della porta avversaria.

Tutto faceva pensare a un facile vittoria, ma bisogna anche capire ch la squadra è ormai arrivata agli sgoccioli e se le cose vanno bene va tutto bene, se non vanno i giocatori hanno dalla loro la gran mole di gioco prodotto se non la confusione del famosa marina borbonica.

Senza voler offendere nessuno in quanto il risultato grande è stato raggiunto e verrà scritto a chiare lettere nell’albo dei successi conseguiti, credo che la squadra non è più in grado di produrre un gioco produttivo al massimo.

L’aria tranquilla per non dire stordita di Braglia la dice alla grande per cui se capiteranno risultati positivi saranno i benvenuti e arricchiranno il carniere, ma se capita come con la Samp, scusate la delusione.


JUVE STABIA (3-5-2): Colombi 6; Maury 6,5, Molinari 6, Scognamiglio 6;  Baldanzeddu 7,  Mezavilla 6 (23’st Di Tacchio 5), Scozzarella 6 (1’st Caserta 5,5) , Dicuonzo 6, Zito 7 (16’st Erpen 6); Sau 6,  Falcinelli 6.  A disp.: Seculin, Danilevicius, Beretta, De Bode. All.: P.Braglia 6
SAMPDORIA (4-3-1-2): Da Costa 7; Rispoli 5,5, Volta 5,5, Rossini 6, Costa 5,5; Munari 6,5 (36’st Krsticic sv), Obiang 6,5, Soriano 6; Foggia 6,5 (40’st Laczko sv); Fornaroli 5,5 (30’st Icardi 7), Pellè 4. A disp.: Fiorillo, Mustafì,  Juan Antonio, Semioli. All.: G.Iachini 6,5


Arbitro: Giancola di Vasto 5,5 (Chiocci di Foligno-Conca di Roma; quarto uomo: Di Bello di Brindisi)


Marcatori: 1’pt Zito (J), 5’st Munari (S), 40’st Icardi (S)


Ammoniti: Pellè (S), Mezavilla (J) , Zito (J), Rispoli (S), Foggia (S), Maury (J)


Espulsi : Pellè (S) al 21’st per doppia ammonizione


Note: Spettatori 4.284 (abbonati 1.615+paganti 2.669) per un incasso di 62.988 euro. Angoli 3-5. Recupero 0’pt-5’st.

martedì 8 maggio 2012

GUBBIO - JUVE STABIA : 0 / 0




Gubbio - Stadio Barbetti


A che serve giocare se i giochi ormai sono fatti. Forse a cambiare aria non certo ad inseguire un sogno che è stato già realizzato con la permanenza in serie B di cui non eravamo tanto sicuri per i trascorsi storici, la penalizzazione che è stata alquanto ridimensionata, per il calcio scommesse che mette in discussione l’onestà di tanti operatori del settore, l’ambiente poco tranquillo intorno alla squadra che ha fatto scappare molti giocatori e ha creato situazioni imbarazzanti tra alcuni di essi e i dirigenti.

Della noia possiamo incolpare soltanto la palla che non ha mai trovato una traiettoria sicura per poter entrare in porta.

Una vincita non avrebbe sconvolto la storia di nessuna delle due squadre, caso mai le tifoserie che sarebbero tornate a casa, quelli della vincitrice, in preda all’esaltazione e quelli della perdente allo sconforto per un’altra occasione mancata.

Il resoconto parla però di brividi che non sono tali perché ora il pallone tirato da Guzman rimbalza davanti a Colombi che non si fa ingannare e coi pugni respinge la sfera, ora un altro tiro dello stesso risulta potente ma non preciso, ora  perché Farabbi blocca la sfera in due tempi tirata da Di Tacchio, ora perchè Erpen calcia la palla ricevuta da Mbakogu  ma non trova la porta anche se lo fa da ottima posizione.
In ultimo la partita si conclude con un calcio di punizione tirato da Di Tacchio  che viene deviato sopra la traversa da Farabbi  alla  fine dei tre minuti di recupero.

Speriamo nel prossimo appuntamento con la Sampdoria per qualche linea di febbre e un po’ di calcio giocato.

  
GUBBIO-JUVE STABIA 0-0


Gubbio (3-4-1-2): Farabbi; Bartolucci, Cottafava, Benedetti; Almici (70' Sandreani), Obiora, Lunardini (79' Buchel), Rui; Guzman (61' Ragatzu); Ciofani, Graffiedi. All.: Apolloni.

Juve Stabia (4-4-2): Colombi; Maury, Scognamiglio, Molinari, Dicuonzo; Erpen (71' Ceccarelli), Danucci, Di Tacchio, Zito; Mbakogu (87' Beretta), Falcinelli (63' Caserta). All.: Braglia.

Arbitro: A. Cervellera di Taranto.

Ammoniti: 38' Mbakogu (U), 63' Benedetti (G), 72' Ceccarelli (J), 79' Zito (J).






Classifica
Pescara* 74 punti,         Torino** 73,             Sassuolo* 73,         Verona 73, 
Varese 65,                     Sampdoria 64,          Padova* 60, 
Brescia 56,                     Reggina 54,              Juve Stabia 54, 
Modena 48,                    Grosseto 48,            Cittadella 47,           Bari 46,         Ascoli 43, 
Empoli* 39,                    Livorno* 38,             Nocerina 37, Vicenza 37, 
Gubbio 32,                     Albinoleffe* 25.

*una partita in meno
**due partite in meno


lunedì 7 maggio 2012

Statistiche 2012: primo quadrimestre


RESOCONTO DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2012-05-08

Nel 2011, a parer mio, i tre blog http://saladattesa1.blogspot.com/,  http://ruoccotribu.blogspot.com/ e http://gentedistabia.blogspot.com che hanno preso l’avvio il primo il 13 febbraio, il secondo il 27 marzo e il terzo il 17 di agosto, non per fare qualcosa, ma per esigenze che da tempo avvertivo, hanno totalizzato 24496 accessi.

Il 24 febbraio di quest’anno ho messo su il quarto blog http://www.sicurezzanellasicurezza.blogspot.it/ pur sapendo che sarebbe stato un blog che non avrebbe fatto numeri strabilianti.

Nonostante ciò il primo quadrimestre si è chiuso con 44490 accessi determinati per la maggior parte dai tre blog che hanno ormai una vita propria e un carattere che si differenzia dai tanti che stanno nel web. 

I grandi numeri non sono il mio forte e non sono il mio obiettivo anche se le visite di quelli che li visitano con una certa periodicità mi danno un piacere innegabile che sarebbe sicuramente più grande se il consenso avesse forme tangibili come in qualche occasione è successo attraverso i “commenti” lasciati.

La mia avventura prosegue incoraggiata dal risultato conseguito nei quattro mesi di questo primo anno durante i quali i tre blog hanno visto 20.000 visite aggiungersi a quelle dello scorso anno.

Con questo numero cercherò di trovare nuovi motivi per renderli più interessanti e più vicini alle vostre aspettative lavorative, ricreative sperando, però, in una vostra partecipazione più attiva.

Saluti e buona partecipazione.



G. Ruocco - Paesaggio allucinato - Graficart - 08/05/2012

domenica 6 maggio 2012

Patente B: 6 ore di esercitazioni obbligatorie di cui 2 in condizioni ''notturne''


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 20.04.2012, G.U. 23.04.2012

L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B
deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, di cui 2 in condizioni di visione notturna secondo quanto introdotto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
Lo stabilisce il Decreto 20 aprile 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95.
Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere. Le lezioni sono individuali e devono essere così ripartite:
  • guida in condizioni di visione notturna (2 ore);
  • guida su strade extraurbane (2 ore);
  • guida su autostrade o strade extraurbane (2 ore).
Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.
(Altalex, 26 aprile 2012)







MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 20 aprile 2012
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B. (12A04779)
Decreta:


Art. 1

Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.
2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
3. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.
4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.
5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.
6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida.
7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.
8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.
Art. 2


Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, e' fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di rispettare i limiti di velocita' di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 3


Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande per il conseguimento della patente di guida di categoria B, presentate a decorrere dal 2 maggio 2012.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-bis, per gli aspiranti al conseguimento di patenti di guida di categoria B speciale.
Art. 4


Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2012.


p. Il Ministro: Ciaccia



Allegati
...omissis...

OPERE ABUSIVE


Prescrizione non scatta se opere abusive non risultano effettivamente ultimate



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 3 novembre 2011, n. 39733

Svolgimento del processo
Con ordinanza del 21 dicembre 2010, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme emesso il 27 novembre 2010 e con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di tre manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), nonchè delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche e sulle opere in cemento armato ed in ordine alle quali risultava indagato, unitamente ad altre persone, V.P..
Avverso tale ordinanza il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Premessa una descrizione della vicenda processuale e dei contenuti della richiesta di riesame deduceva, con un primo motivo di ricorso, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157 e 158 c.p., osservando di aver documentalmente dimostrato la intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati sulla scorta di verbali di perquisizione e contratti di utenze relative alla fornitura di elettricità e linee telefoniche che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, comprovavano una funzionalità all'uso degli immobili sequestrati risalente negli anni.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell'art. 321 c.p.p. in considerazione della mancanza di attualità del periculum e dell'assenza di aggravio del carico urbanistico, trattandosi di interventi ormai realizzati da decenni e non di nuove costruzioni richiedenti nuove strutture o opere collettive.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che lo stesso si concreta, sostanzialmente, nella riproposizione delle questioni già sollevate in sede di riesame ed alle quali i giudici avevano fornito adeguata risposta.
Il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato l'ambito della propria cognizione come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte e proceduto all'esame dei dati fattuali documentati dalle risultanze delle prime indagini, pervenendo alla conclusione che la natura abusiva degli interventi è di macroscopica evidenza, rileva l'assenza di idonea documentazione fotografica, catastale, amministrativa o di altro genere, comprovante con certezza la data di ultimazione degli interventi e, conseguentemente, il momento consumativo dei reati da considerare ai fini del calcolo della prescrizione.
Evidenzia, in particolare, che la documentazione prodotta dalla difesa non offre alcun elemento che fornisca una descrizione dettagliata dello stato dei manufatti.
Tale assunto viene contestato in ricorso, sostenendo che il completamento funzionale sarebbe dimostrato dall'esistenza delle utenze e dal fatto che gli immobili fossero abitati.
Date tali premesse, occorre ricordare quale sia l'orientamento di questa Corte sul concetto di ultimazione dell'immobile abusivo.
Si è detto, a tale proposito, che il reato urbanistico ha infatti natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (v. SS. UU. n. 17178, 8 maggio 2002).
Si è poi precisato (ex pl. Sez. 3 n. 38136, 24 ottobre 2001) che la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio.
Si è inoltre chiarito che l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3 n. 32969, 7 settembre 2005 ed altre prec. conf. nella stessa richiamate).
Deve trattarsi, in altre parole, di un edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto dell'art. 25, comma 1, cit.
T.U., che fissa "entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finltura dell'intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3 4048, 29 gennaio 2003; Sez. 3 n. 34876, 9 settembre 2009). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (Sez. 3 n. 8172, 2 marzo 2010).
Ciò posto, deve rilevarsi come le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del riesame sul punto appaiano pienamente condivisibili ed in linea con l'orientamento dianzi delineato.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto, infatti, che fosse necessaria altra e più pregnante documentazione per dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori, poichè la presenza di utenze - che se effettivamente riferite agli immobili abusivi sarebbero state attivate in palese violazione del divieto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 48 - e la presenza di persone all'interno del manufatto dimostrano, al più, che l'immobile era abitato o comunque utilizzato ma non che l'intervento edilizio potesse ritenersi ultimato nel senso in precedenza indicato.
Lo stesso Tribunale considera anche altri dati fattuali, quali l'iter di alcune pratiche edilizie, una delle quali riferita ad un immobile rurale non reperito all'atto del sopralluogo e le condizioni di un immobile (individuato con il numero 3) con il terzo piano ancora non completato.
A fronte di ciò i giudici del riesame non potevano ritenere determinato il momento consumativo del reato e, conseguentemente, maturata la prescrizione, poichè la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato.
Occorre inoltre rilevare che nella stessa direzione dei principi sopra ricordati si pone anche la pronuncia richiamata in ricorso (Sez. 3 n. 14436/2004), che si riferiva ad un deposito di attrezzature per il quale si era dimostrata la sussistenza di tali requisiti.
Va poi aggiunto che grava comunque sull'indagato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso (Sez. 3 n. 19082, 7 maggio 2009; Sez. 3 n. 10585, 11 ottobre 2000) e, per le medesime ragioni in precedenza indicate, tale onere non poteva ritenersi adeguatamente assolto.
Il provvedimento impugnato risulta pertanto, sul punto, del tutto immune da censure.
A conclusioni analoghe può pervenirsi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Le contestazioni mosse dalla difesa si fondano, essenzialmente, nel richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite penali di questa Corte (SS. UU. n. 12878, 20 marzo 2003) e nella negazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura reale in considerazione dell'epoca di ultimazione dei lavori che, come già detto, si assume essere risalente nel tempo, con la conseguenza che difetterebbe qualsivoglia aggravio del carico urbanistico.
Il Tribunale, al contrario, riconosce la legittimità del sequestro e, dopo aver ricordato che il G.I.P. aveva ritenuto applicabile la cautela reale sul presupposto di un aggravio del carico urbanistico cagionato dalla realizzazione degli immobili in area agricola, soggetta anche a vincolo idrogeologico, richiama a sua volta la citata pronuncia delle Sezioni Unite e riconosce la attualità delle esigenze cautelari, che individua nell'incidenza sul carico urbanistico rappresentata dalla consistenza dell'insediamento edilizio ed il numero di nuclei familiari presenti, dall'incremento della domanda di strutture, opere collettive e dotazione minima di spazi pubblici per abitante, dalla necessità di salvaguardare l'ambiente e la staticità dei luoghi e, infine, dalla possibilità che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e le unità non ancora abitate siano occupate.
Ciò posto, occorre ricordare che la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite afferma come il giudice di merito debba valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, "la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività". A titolo di esempio, con specifico riferimento all'incidenza sul carico urbanistico, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerando la consistenza reale e l'intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura.
Sulla nozione di "carico urbanistico", peraltro, vengono fornite puntuali indicazioni, osservando, testualmente, che "(...)questa nozione deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento ed, primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell'esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (L. n. 47 del 1985, art. 26 e L. n. 493 del 1993, art. 4, comma 7) che non comportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazione dell'immobile;
e) nell'esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (L. n. 47 del 1985, art. 10 e L. n. 493 del 1993, art. 4)".
Sulla scia di tali condivisibili rilievi, altre decisioni successive hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamando l'attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3 n. 4745, 30 gennaio 2008; conf. Sez. 6 n. 21734, 29 maggio 2008; Sez. 2 n. 17170, 5 maggio 2010) e chiarendo che, a tal fine, l'abuso va considerato unitariamente (Sez. 3 n. 28479, 10 luglio 2009; Sez. 3 n. 18899, 9 maggio 2008).
L'aggravamento del carico urbanistico è stato riconosciuto anche con riferimento alle ipotesi di realizzazione di opere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d'uso di un edificio (Sez. 3 n. 22866, 13 giugno 2007; conf. Sez. 4 n. 34976, 28 settembre 2010).
Nelle richiamate pronunce vengono, inoltre, indicate ipotesi specifiche di incidenza dei singoli interventi sul carico urbanistico, richiamando, ad esempio, il contenuto della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, come modificato dalla L. n. 122 del 1989 e L. n. 246 del 2005 il quale richiede, per le nuove costruzioni ed anche per le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, la esistenza di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (Sez. 3 n. 28479/09, cit.); la rilevanza di nuove costruzioni in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. 3 n. 22866/07, cit.); l'ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (Sez. 3 n. 34142 23 settembre 2005).
Alla luce della menzionata giurisprudenza, che il Collegio condivide e dalla quale non intende discostarsi, deve ritenersi che i giudici del riesame abbiano operato una corretta valutazione dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo con riferimento all'aggravio del carico urbanistico, considerando la destinazione agricola della zona, le dimensioni del complesso immobiliare ed il numero di abitanti, facendo quindi buon uso dei suddetti principi.
Non meno rilevante risulta la considerazione operata dai giudici del riesame circa la ulteriore esigenza di impedire che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e quelle non ancora abitate siano occupate.
Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata supera indenne il vaglio di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

giovedì 3 maggio 2012

E’ overo a marzo chiove - da "Suspire 'e miezo juorno"





E’ overo a marzo chiove
mentre stà ‘o sole ‘ncielo
e’o sole spacca ‘e prete
quanno ll’aria è cuieta.

Ca cchiù ‘e n’auciello
s’arrangia pe campà,
e ‘o friddo ch’è rimasto
te mette ‘a freva ‘ncuollo

ca quanno aiesce
nun saie comme rituorne
ca si vaie luntane
è meglio purtà ‘o ‘mbrello.

Dint’’o ciardino
tienete arreparato.
Si n’auciello canta
nun è ch’e ‘nnammurato.

Pur’isso sta pruvanno
comme se mette ‘o tiempo
pe fa nu volo
fino ‘o ciardino appriesso.

Pecchè, pecchè ‘e tronale
fanne tremmà ‘e mmure.
e ancora c’è bisogno
‘e tanta secatura

pe fa vollere ll’acqua
c’a miezojuorno serve
pe fa nu poco ‘e pasta
c’ ‘o pesto o c’’a cunzerva.

A me cu aglio e uoglio
me ‘mbruoglio tutt’’e juorno
E nun me mette scuorno
quanno t’’o ddico, oj né.

Pecchè a primavera
me vene cchiù appetito
e tu  cchiù sapurita
me faie stravedè

Ostia Lido     03/05/2012

Ruocco Gioacchino



Inserita nella raccolta "Suspire 'e miezojuorno"
di Gioacchino Ruocco 




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