CITTÁ DI
CASTELLAMMARE DI STABIA
Approvato con delibera di Consiglio Comunale adottata del
Commissario Prefettizio n. 1 del 31/12/2012
REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE.
ARTICOLO 3- SOGGETTI LEGITTIMATI
l. Le manifestazioni pubbliche oggetto del presente regolamento e la conseguente occupazione di aree pubbliche finalizzate allo svolgimento delle medesime è consentita ad associazioni, enti pubblici, privati, ecclesiali e religiosi, comitati ed altri soggetti di diritto privato, purché senza scopo di lucro.
2.1 predetti enti legittimati devono risultare regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata, in ogni caso debitamente registrati.
3.Non è consentito ai singoli privati ed a esercenti di attività di tipo economiche ed imprenditoriali l'effettuazione di feste e manifestazioni.
3. In deroga al comma precedente, e con le modalità di cui ai successivi articoli, possono organizzarsi feste o manifestazioni da parte di esercenti attività economiche ed imprenditoriali della durata massima di un giorno, purché attinenti alle loro attività e per particolari occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore, ed in particolare per:
- Inaugurazioni e/o aperture di nuovi reparti;
-Vendite promozionali, lanci di nuovi produzioni, ecc ..
Per tali tipi di manifestazioni sono concessi, ad ogni singolo esercente, massimo sette giorni in un anno e dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza nonchè, se attinenti ad attività implicanti somrninistrazione o degustazione di alimenti, delle norme igienicosanitarie.
4. Nell'organizzazione delle feste o manifestazioni, oltre alle disposizioni del presente regolamento, devono in ogni caso essere rispettate le norme di sicurezza vigenti e, comunque, sentiti, ove obbligatorio per legge, le Autorità Istituzionali o gli Organi Collegiali diversi dal Comune.
ARTICOLO 4-DURATA DELLE MANIFESTAZIONI E PERIODI CONSENTITI
" l. La durata delle feste o manifestazioni, diverse dalle cerimonie, non può superare i giorni tre, salvo casi eccezionali, di rilevante profilo, la cui durata può essere autorizzata fino a giorni sette, anche per ragioni connesse alla relativa funzionalità od efficacia.
Non vi sono periodi predeterminati per la tenuta delle manifestazioni e quest'ultima non subisce limitazioni, salvo che per eventuale concomitanza o vicinanza di altre manifestazioni.
2. Affinché possa essere autorizzato lo svolgimento degli eventi e consentito contemporaneamente l'occupazione del suolo pubblico, è necessario che le domande per ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione vengano consegnate almeno quindici giorni prima della data, per la quale sono previste.
L'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione delle feste patronali cittadine, nonché quella avente ad oggetto ogni e gualsivoglia iniziativa inerente alle dette feste, al fine di predisporre ogni controllo inerente i membri del comitato organizzatore proponente ed eventuali "capi-paranze" e "maestri di festa", va presentata almeno trenta giorni prima delle date, per cui sono previste.
3.Eventuali istanze che non giungano nel predetto termine, potranno essere valutate, sempre che ricorrano le condizioni ed i tempi utili ad espletare il relativo iter, soprattutto in presenza di obbligo di consultare autorità diverse dal Comune.
4.Gli Uffici non rispondono per la mancata valutazione di istanze, che pervengano in prossimità di giorni, in cui non è previsto lo svolgimento del servizio e, in ogni caso, non possono tenersi feste patronali od iniziative loro connesse, senza che, in via preliminare, non siano stati svolti i controlli, di cui al comma 2.
5. Non sono consentite feste o manifestazioni concomitanti tra loro ne li' ambito del territorio comunale o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali processioni religiose patronali e/o simili.
6. Le manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune, in considerazione della valenza socio-economica e culturale riconosciuta con la concessione del patrocinio, non sono sottoposte agli oneri economici, eccezion fatta per la prestazione di cauzione per i danni e degli oneri T ARSU previsti dal presente regolamento a carico degli organizzatori.
7. Le manifestazioni autorizzate possono essere oggetto di rinvio ad altra data, a seguito di apposito provvedimento del Comune, qualora siano indicate le situazioni di meterologia o forza maggiore che rendano o che abbiano reso impossibile lo svolgimento nella data prefissata, senza che sia recato danno ad altre manifestazioni e che vi sia sovrapposizione di manifestazioni.
ARTICOLO 5-ORARI DELLE MANIFESTAZIONI
l. L'orario di svolgimento delle manifestazioni deve essere espressamente dichiarato nella richiesta di autorizzazione e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia della manifestazione e delle relative modalità.
2. Resta comunque stabilito il limite massimo delle ore 24.00 per ciascun giorno di durata.
L'avvio di attività comportanti emissioni sonore non può in nessun caso precedere le ore 09,30. L'interruzione delle attività di trattenimento previste nella manifestazione comportanti emissioni sonore deve comunque avvenire nelle ore comprese tra le 13.00 e le 17.00.
3. L'eventuale violazione dell'orario linùte comporterà l'applicazione, con le procedure di cui alla L. 689/91, della sanzione amministrativa da €uro 100 ad €uro 500, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie.
ARTICOLO 6-ONERI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI
l. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori .
2. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche comportanti installazioni di materiali o attrezzature, è richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'ente comunale che copra gli eventuali danni nei confronti dei beni comunali, nonché danni causati a terzi, adeguata a caratteristiche e proporzioni dell'evento.
3.Gli organizzatori sono tenuti a rendere nota al Comune la provenienza delle risorse finanziarie o di mezzi ed attrezzature strumentali all'effettuazione delle manifestazioni, ivi compresa l'ipotesi di donazioni od di contributi, dettagliando le generalità dei soggetti erogatori, così come a documentare all'esito, a mezzo di regolare documentazione fiscale, tutte le spese sostenute e con le stesse, in via consequenziale, i soggetti giuridici privati o pubblici, cui hanno fatto ricorso. Il competente Ufficio segnalerà senza indugio alla Autorità
Prefettizia ed all'Autorità Giudiziaria Penale ogm eventuale irregolarità od incongruità rilevata in merito.
4. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.
Il Comune può, su accordo fra le parti, farsi carico della pulizia previo versamento dei costi quantificati come da previsione del gestore del servizio di igiene urbana. E' altresì a carico degli organizzatori l'installazione od il reperimento, a loro cura e spese, di bagni ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione ossia entro il giorno successivo al termine della stessa.
E' comunque dovuto il pagamento della TARSU.
5. Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della manifestazione personale dell'ente comunale fa un sopralluogo congiunto con personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.
6. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale.
7. Le spese e l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario sono a carico dell'organizzazione. Le letture e le fatturazioni dovranno essere effettuate direttamente dalle Società che gestiscono i relativi servizi ali' organizzazione della manifestazione.
E' vietato l'utilizzo e/o l'allacciamento, per lo svolgimento delle sagre, ad impianti tecnologici in titolarità ali' ente, salvo che per le feste o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.
ARTICOLO 7-DISPONIBILITA' DELLE AREE PER L'APPRONTAMENTO
l. Le aree pubbliche autorizzate per le manifestazioni saranno poste nella disponibilità degli organizzatori, al fine di procedere alle operazioni di montaggio delle eventuali strutture ed attrezzature necessarie, non prima di due giorni antecedenti alla data fissata per l'inizio della manifestazione e dovranno essere rese sgombre da ogni cosa utilizzata per la manifestazione entro due giorni successivi alla data di termine della stessa.
2. Eventuali necessità di utilizzo anticipato e/o di sgombero posticipato delle aree dovranno essere evidenziate e motivate, in ogni caso non si potrà superare il termine assoluto di quindici giorni prima della data di inizio e quindici giorni dopo la data della fine della manifestazione.
3. In tale evenienza dovrà effettuarsi il pagamento della TOSAP nella misura del 30% di quella stabilita per la manifestazione per ogni giorno di occupazione in più richiesto per l'installazione o lo smontaggio delle attrezzature.
L'eventuale ulteriore superamento dei limiti accordati, non dovuto a cause di forza maggiore dimostrabile, comporterà la rimozione da parte dell'ente comunale, con addebito delle spese in danno degli organizzatori, di quanto rinvenuto sull'area pubblica utilizzata, oltre all'incameramento, a solo titolo di sanzione non imputabile, quale ristoro delle spese sostenute dall'ente per la rimozione, dell'intera cauzione prestata ai sensi del presente regolamento, fatte salve le eventuali ulteriori azioni sanzionatorie applicabili previste da norme speciali.
L'Amministrazione in casi di particolare gravità potrà pronunciarsi per la decadenza, a carico degli organizzatori, del diritto di effettuare manifestazioni nell'anno successivo o per più anni, fino al massimo di tre.
4.In ogni caso la manifestazione dovrà svolgersi secondo i particolari dispositivi ed ordinanze coeve in materia di regolamentazione del traffico auto-veicolare e della circolazione dei pedoni.'
ARTICOLO 8-OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE
l. Le manifestazioni devono essere autorizzate a norma degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per le attività di trattenimento e svago che vi si esercitano.
2. Devono inoltre, in caso di occupazione di suolo pubblico, essere autorizzate all'utilizzo di tale suolo e dovrà effettuarsi il pagamento della TOSAP per un importo forfetario così distinto:
da Euro 50 ad Euro 100,00 per il l o giorno; da Euro 30,00 ad Euro 50,00 per ogni giorno successivo.
ARTICOLO 9-RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE
l. Per ogni manifestazione dovrà essere individuato il responsabile ed il relativo nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale sin dall'istanza.
Il relativo incarico sarà quello di vigilare sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, della legge e del presente regolamento.
2. In assenza di una designazione espressa verrà ritenuto ed individuato, quale Responsabile della manifestazione, automaticamente il richiedente.
3.1n ogni caso vanno indicati nominativi e generalità di tutti i componenti dell'eventuale comitato organizzatore e, nel caso delle feste patronali, anche di tutti gli eventuali "capi paranza" e "maestri di festa", dei quali, atto dell'istanza, dovranno essere acclusi certificati penali di carichi pendenti e del casellario giudiziario, coevi al tempo della presentazione della domanda di autorizzazione.
4.11 competente Ufficio procederà ai dovuti controlli sulla posizione personale, di moralità e penale, dei soggetti tutti sopra indicati, segnatamente ai fini anti-mafia, negando l'autorizzazione domandata in caso gli accertamenti depongano nel senso del rilievo di criticità in merito.
S.Non potranno, in ogni caso, partecipare all'organizzazione coloro, in ordine ai quali l'accertamento, pur avviato dal competente Ufficio, non ha dato esito prima della data prevista per la stessa e, pertanto, non si è potuto provvedere alla relativa verifica in merito.
6.11 competente Ufficio garantirà il controllo dell'effettiva rispondenza degli organizzatori e, comunque, dei soggetti co-attori nelle manifestazioni, di cui sopra, a quelli dichiarati in sede di istanza di autorizzazione.
ARTICOLO 10- ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA
l. Nelle aree di svolgimento di manifestazioni è consentito l'esercizio temporaneo del commercio, di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno.
2. L'esercizio temporaneo del commercio di cui al precedente comma è consentito esclusivamente ad operatori commerciali in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio de li' attività di commercio su aree pubbliche e, o ve del caso, sanitarie;
3. La comunicazione relativa da parte degli operatori dovrà essere inoltrata all'ufficio competente, nel termine massimo di giorni cinque dali' inizio della manifestazione e l'attività dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in materia, ed in particolare di quelle igienico sanitarie. Il competente Ufficio, qualora ricorrano motivi di opportunità, può vietare la vendita di alcuni generi commerciali, alimentari o di alcolici.
4. La durata dell'attività commerciale non potrà eccedere in nessun modo quella della manifestazione e non potrà interferire, in qualsiasi modo, con la stessa.
ARTICOLO 11- TOSAP PER ATTIVITA' COMMERCIALE TEMPORANEA
l. Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente Art. 22 dovranno corrispondere all'Ente la prevista TOSAP secondo quanto stabilito dalla relativa regolamentazione.
2. L'occupazione del suolo pubblico da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività commerciali temporanee può essere concesso cumulativamente all'organizzazione della sagra e/o manifestazione che si impegni alla gestione dello spazio concesso e ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 3 dell'Art. 22.
3. L'organizzazione concessionaria è tenuta al pagamento della TOSAP, che viene quantificata in misura forfetaria in proporzione al numero di esercenti come segue:
a. fino a venti esercenti - da Euro 30 ad Euro 50 per giorno di occupazione;
b. oltre venti e fino a quaranta esercenti - da Euro 80 ad Euro 100 per giorno di occupazione;
c. oltre quaranta esercenti- da Euro 150 ad Euro 200 per giorno di occupazione.
4. La TOSAP di cui al presente articolo è sempre dovuta dagli operatori commerciali oppure, nell'ipotesi di concessione, dall'organizzazione della sagra e/o manifestazione.
ARTICOLO 12 ·TARIFFE, TASSE, IMPOSTE E FORNITURE DI SERVIZI
l. Le manifestazioni oggetto del presente Regolamento sono assoggettate alle tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale in ossequio al regolamento stesso nonché dalle normative speciali di settore.
2. I corrispettivi economici, da corrispondere al Comune, stabiliti nel presente regolamento possono essere revisionati da parte del Comune mediante atto giuntale in ragione di intervenute variazioni delle previsioni di riferimento o dei costi connessi.
3. E' data facoltà agli organizzatori di richiedere al Comune l'effettuazione di alcuni servizi specifici connessi alla manifestazione, relativamente ad alcuni oneri organizzati vi (pulizia delle aree, sicurezza, od altre) rientranti nelle attività istituzionali dell'Ente.
In tal caso gli organizzatori dovranno corrispondere al Comune i relativi oneri economici secondo le previsioni vigenti per la fornitura di servizi a terzi.
ARTICOLO 13- DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
l. Tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento si applicheranno in via principale al rappresentante legale dell'ente e/o associazione organizzatori della sagra e/o della manifestazione, mentre per quelle comportanti la decadenza da diritti relativi allo svolgimento di sagre si applicheranno a carico dell'ente e/o associazione.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente sancite diversamente dallo stesso, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 100,00 ad €uro 500,00, o nella misura diversamente determinata dell'Amministrazione Comunale si sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, da applicarsi con le modalità di cui alla stessa Legge 689/81.
ARTICOLO 14- ENTRATA IN VIGORE- NORMA FINALE
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione all'Albo on-line ed abroga tutte le disposizioni comunali in contrasto con lo stesso.
In sede di prima applicazione i termini previsti in relazione alle istanze a presentarsi in conformità del presente regolamento sono ridotti alla metà.
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