Informazioni per i testimoni
La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.
Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
L’at. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.
Nel caso in cui il giorno dell’udienza per la quale si è citati, sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, è bene che il testimone lo comunichi tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.
In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.
L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
L’at. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.
Nel caso in cui il giorno dell’udienza per la quale si è citati, sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, è bene che il testimone lo comunichi tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.
In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.
L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato.
In sintesi:
In sintesi:
- Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
- Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
- Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
- Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 DPR 15/02, sempre che essi stessi non siano testimoni.
- Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 DPR 115/02, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
L’art. 71 del TUSP prevede le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.
Domande frequenti
Perché devo testimoniare?
La testimonianza non è limitata a ciò che si può "aver visto". Non è necessario aver visto o sentito qualcosa di specifico rispetto ad un reato, ma si può semplicemente sapere qualcosa che comunque ha a che fare con un fatto penalmente rilevante, o qualche particolare riguardante le prove, o ancora si può essere in grado di contraddire un altro testimone.
Qualora si pensi che ciò per cui si è chiamati a testimoniare non sia molto rilevante o significativo, è bene ricordarsi che spesso sono proprio i dettagli a permettere di capire ciò che è realmente successo. La presenza del testimone ed il suo contributo nel processo potrebbero essere il fattore decisivo per accertare cosa sia realmente avvenuto.
Qualora si pensi che ciò per cui si è chiamati a testimoniare non sia molto rilevante o significativo, è bene ricordarsi che spesso sono proprio i dettagli a permettere di capire ciò che è realmente successo. La presenza del testimone ed il suo contributo nel processo potrebbero essere il fattore decisivo per accertare cosa sia realmente avvenuto.
Cosa si deve fare in caso di minacce al testimone?
Le preoccupazioni sulla propria sicurezza dopo essere stati citati come testimoni in un processo sono comprensibili e normali. In caso di vere e proprie minacce riguardanti il proprio coinvolgimento nel caso, si deve informare immediatamente l'autorità di polizia che si è occupata del caso o il Pubblico Ministero stesso attraverso gli uffici della Procura, affinché siano prese le opportune conseguenze. Lo stesso si deve fare in caso di tentativi di corruzione o molestie. Vi sono diversi provvedimenti che si possono adottare contro chi cerca di corrompere, intimidire, minacciare o molestare il testimone ed è comunque essenziale che il Pubblico Ministero sia informato di tali fatti.
Dovrò testimoniare davanti all'imputato?
L'imputato può essere presente in aula per sentire le diverse testimonianze. Il suo avvocato, potrà formulare al testimone le domande che ritiene più opportune, dopo però che lo abbia fatto il Pubblico Ministero.
Chi può stare in aula col testimone?
È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno.
Quante volte è richiesta la presenza del testimone?
Il numero di volte in cui si può essere chiamati a testimoniare o i rinvii del processo sono il risultato di numerosi fattori e, purtroppo, non è possibile avere in anticipo la certezza che il processo per cui si è chiamati a testimoniare non venga rinviato per qualche motivo, con la conseguente spiacevole necessità di dover ritornare un'altra volta. Nella maggior parte dei casi, comunque, il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato.
Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso?
Bisogna ricordarsi che il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte: non adempiere a tale obbligo è reato. Per questo motivo, il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.
Sono previsti dei compensi/rimborsi per l'audizione come testimone?
Per quanto riguarda i rimborsi, bisogna distinguere fra testimoni residenti nel luogo ove si è chiamati a testimoniare e testimoni non residenti. Questi ultimi hanno diritto al rimborso del biglietto di viaggio di 2° classe e, nel caso in cui non vi sia la stazione ferroviaria nel paese in cui si deve andare, il rimborso sarà calcolato prendendo come riferimento la località più vicina in cui esiste il servizio. Per prendere l'aereo è necessaria richiedere al Tribunale una specifica autorizzazione prima di effettuare il viaggio ed il rimborso sarà calcolato sulla base prezzo del biglietto aereo classe economica. Inoltre, sono previsti 0,72 euro per ogni giornata di viaggio e 1,29 euro per ogni giorno di soggiorno, ma quest'ultima indennità è dovuta solo nel caso che i testimoni siano obbligati a rimanere fuori casa un giorno intero. Ai residenti, invece, spetta un'indennità di 0.36 euro giornaliere. Si considerano residenti coloro che risiedono nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario in cui devono essere sentiti o non distante oltre i 2.5 km. La richiesta di rimborso va, in entrambi i casi, inoltrata al giudice che procede, anche se il teste è citato dal Pubblico Ministero. Bisogna comunque ricordarsi che non è ammesso il rimborso se si raggiunge l'ufficio giudiziario usando un mezzo proprio (come, per esempio, l'automobile): in questo caso le spese rimarranno a carico del testimone.
Cosa cambia se si è chiamati a testimoniare dalla difesa?
In linea di massima, i consigli fin qui dati sono validi anche nel caso in cui si è testimoni per la difesa.
Cosa succede se ho bisogno di un interprete?
È prevista la nomina di un interprete per gli stranieri, per i sordi e per i muti. L'assistenza dell'interprete è gratuita.
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