21 Ottobre 2016 - Casi
particolari di famiglia anagrafica, compilazione DSU e ISEE studenti universitari, sono tra
i temi oggetto di nuove FAQ ISEE a cura dell’INPS,
redatte in base quesiti della consulta nazionale dei CAF e valide dal 29 maggio
2016. Come noto, l’indicatore si calcola sulla base di redditi e patrimoni dei
componenti il nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica (persone
conviventi): le casistiche però posso essere così articolate da metterne in
dubbio la formazione.
Famiglia Anagrafica
- Famiglia composta da genitori
con prole, non coniugati e conviventi ed entrambi – o une dei due –
“minore emancipato”: si applicano le regole per i figli maggiorenni: il
figlio fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente, se è a
loro carico ai fini IRPEF a meno che non sia sposato e non abbia figli.
- Famiglia composta da nonni con
nipoti minorenni senza provvedimenti di affido: questi sono attratti nel
nucleo familiare dei genitori.
- Studente universitario
maggiorenne in affido prorogato fino al 21esimo anno di età: può scegliere
se fare nucleo a sè o far parte di quello dei genitori affidatari.
Compilazione DSU
- Minore che vive con la madre,
per il quale il padre (che ha diversa residenza) versa assegni alla madre,
anche senza provvedimento giudiziario: nel compilare la DSU, la madre
dovrà considerare il genitore esterno al nucleo o come componente attratta
o aggiuntiva, se risposato o se ha avuto figli con altra persona; in
entrambe le situazioni, bisogna indicare nel quadro FC5 l’importo degli assegni
per il figlio effettivamente corrisposti dal padre e quello degli assegni
effettivamente percepiti dalla madre, da autocertificare anche se non
dipendono da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
- Genitori separati o divorziati
con provvedimento di uno Stato estero: nel calcolo delle prestazioni per
figli minorenni o per l’università, sono esclusi sia come componente
aggiuntiva sia come “componente attratta in presenza di trascrizione in
Italia del provvedimento rilasciato dall’Autorità competente dello Stato
estero”.
- Studente coniugato: per essere
considerato autonomo dalla famiglia d’origine, nel calcolo del reddito
minimo di 6.500 euro, può conteggiare anche i redditi del coniuge dei due
anni precedenti, anche se non era ancora sposato. Se raggiunge la soglia
di adeguatezza con i redditi del coniuge, deve risiedere fuori dalla
famiglia di origine da almeno due anni, in un’abitazione non di proprietà
di un membro della famiglia stessa.
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