lunedì 11 settembre 2017

Docenti in cattedra fino a 70 anni



Docenti in cattedra fino a 70 anni per arrivare alla pensione minima, anche da precari
Speciale Economia
Un supplente 67enne si era visto negare il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”: all’Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al precario “storico” mancassero due anni per raggiungere la soglia del ventennio di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. A quel punto, attraverso il sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di Velletri. Il quale gli ha dato ragione: potrà insegnare per altri tre anni. Come i colleghi di ruolo: per il giudice è infatti illegittima la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che nega la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, conseguire la pensione minima costituisce un bene inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza. Non ci fermeremo qui: a quel docente va assegnato un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo a una parte. 
Il prof di 67 anni potrà infatti chiedere, con un altro ricorso, il riconoscimento per intero dei vent’anni di supplenze. Oggi la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per due terzi. In pratica, applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su stipendio, scatti di anzianità (da assegnare anche per il periodo di precariato) e, di conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà di fargli riconoscere tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la conseguente anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera. Tra l’altro, da qualche giorno la domanda di ricostruzione carriera va presentata non più in modalità cartacea, ma via internet: attraverso il portale Miur “Istanze on line”.
Docenti e Ata con oltre 4 anni di precariato possono ancora aderire al ricorso per gli scatti di anzianità oppure al ricorso avverso l’incompleto decreto di ricostruzione di carriera.

Gli insegnanti hanno diritto a lavorare fino a 70 anni, ancora di più se devono raggiungere il minimo di requisiti per l’accesso alla pensione. Non importa se sono precari o di ruolo. Lo ha detto, a chiare lettere, il Tribunale del Lavoro di Velletri trattando il caso di un supplente 67enne, che a inizio estate, in occasione dell’aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, si era visto negare il diritto all'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”: all’Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al precario “storico” mancassero due soli anni per raggiungere la soglia del ventennio di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. 
Eppure, lo scorso anno un insegnante di Pordenone della stessa età era stato immesso in ruolo. Il mese scorso è toccato a una maestra di scuola primaria di Palermo, addirittura di 69 anni, la cui assunzione a tempo indeterminato era stata quasi compromessa dalla riduzione dei posti di lavoro derivanti dalla scomparsa, nell’ultimo decennio, del maestro prevalente e dell’insegnante specialista in lingua inglese, con conseguente ritorno al maestro unico e la riduzione del tempo scuola da 30 a 24/27 ore. 
Anche il precario romano ha fatto quindi ricorso, chiedendo il parere del giudice. Il quale ora ha detto che potrà insegnare per altri tre anni. Nella sentenza si legge che è illegittima proprio la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che non consente la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. Nell’accogliere in toto le tesi patrocinate dal legale Anief, Salvatore Russo, il Tribunale ha infatti spiegato che “se è vero, com’è vero, che nell’attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un docente possa continuare a svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e 3 mesi per il conseguimento del minimo della pensione, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.509 comma 3° del T.U. della Scuola, anche alla luce della norma di rinvio di cui all’art.541 del medesimo TU, impone di garantire il mantenimento nella graduatoria di II Fascia anche per coloro che al 1° settembre successivo al raggiungimento del limite di età di 66 anni e 7 mesi non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto”. 
Sempre per i giudici, l’opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, infatti, “deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo e Istituto del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta, secondo l’id quod plerumque accidit, quasi del tutto preclusa”. A corollario di quanto già precisato, poi, il Giudice del Lavoro di Velletri precisa come non possa non tenersi conto “che la stessa Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e condizione del lavoro, limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014 n.416)”. 
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, sottolinea come la sentenza dia seguito all’intendimento della “Corte Costituzionale, secondo cui il conseguimento della pensione minima costituisce un bene inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza. Ovviamente, non ci fermeremo qui: a quell’insegnante va assegnato un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo ad una parte”. 
L’insegnante di 67 anni, a questo punto, potrà lavorare sino al compimento del 70esimo anno. E chiedere, con un altro ricorso, il riconoscimento per intero dei vent’anni di supplenze. Al momento, infatti, la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per due terzi. In pratica, applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su stipendio, scatti di anzianità (da assegnare anche per il periodo di precariato) e, di conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà di fargli riconoscere tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la conseguente anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera.
Tra l’altro, da qualche giorno la domanda di ricostruzione carriera, utile a richiedere il riconoscimento dei servizi validi, prestati anteriormente alla nomina in ruolo, va presentata non più in modalità cartacea, ma via internet: attraverso il portale Miur Istanze on line. Con essa, va presentato, scrive Orizzonte Scuola, anche il modello di dichiarazione dei servizi, in cui elencare in maniera analitica tutti i servizi prestati da precario, ai fini del riconoscimento. Si ricorda che “il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile. I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità”. Infine, il comma 109 dell’art. 1 della legge 107/2015, la riforma Renzi-Giannini, “ha disposto che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno”.


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