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Legge di iniziativa popolare
nella Repubblica Italiana
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La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all'iniziativa legislativa, previsto dalla Costituzione italiana all'art. 71, secondo comma, mediante il quale i
cittadini facenti parte del corpo elettorale possono,
attraverso una raccolta di firme, presentare al Presidente della Camera dei deputati o Senato un progetto di legge redatto in
articoli, affinché questo sia poi discusso e votato.
Indice
Disciplina normativa
La legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive
modificazioni, disciplina l'istituto agli articoli 48 e 49. In dettaglio è necessaria la firma di almeno
50.000 elettori su una proposta di progetto di legge. Per la disciplina più
analitica sull'utilizzo si seguono gli articoli previsti per il referendum abrogativo.
I moduli per la raccolta firme sono dei fogli prestampati su quattro
facciate in formato uso bollo, che devono però essere espressamente vidimati;
tale vidimazione dei moduli, cioè l'apposizione di un timbro autentico e
sottoscritto dal pubblico ufficiale, è operata prima che questi vengano
utilizzati e può essere effettuata presso:
·
la Corte d'Appello
·
il Tribunale, sia dal cancelliere che da un dirigente delegato,
·
il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato.
Gli uffici in seguito riconsegneranno i moduli entro 48 ore dalla
presentazione.
La raccolta delle firme deve avvenire in presenza di un autenticatore e la
proposta, una volta raggiunto il numero di firme necessario, viene consegnata
al Presidente della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica.
Spetta poi alla stessa Camera presso cui è presentato il progetto di legge
provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti, al fine di
accertare la regolarità della richiesta. Tutti i progetti di legge sono
accompagnati da una relazione scritta, che ne illustra l'oggetto e la finalità.
Leggi di iniziativa popolare finora approvate
Nella legge nazionale che disciplina la materia non è mai stato inserito un
termine massimo entro cui portare in discussione una proposta di iniziativa
popolare; tra il 1979 ed il 2014 sono state presentate 260 proposte alla Camere, ma solo il 43% di
queste è arrivato ad essere discusso in commissione parlamentare, mentre sono poche le
iniziative popolari approvate e diventate in seguito legge dello Stato[3], come ad esempio:
·
Legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, in materia di "Indizione
di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al
Parlamento europeo che sara' eletto nel 1989"
·
11 febbraio 1992, n.
157, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio"
·
10 febbraio 2000, n.
30, in materia di "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione"
Seppure possa sembrare molto bassa (1,15%) la percentuale di leggi di
iniziativa popolare approvate in via definitiva, la stessa è comunque molto più
alta della percentuale delle proposte di legge presentate dai parlamentari
(0,66%): nel 2014 su oltre 4.000 proposte di legge presentate da membri del
Parlamento Italiano, solo 26 leggi furono approvate[4].
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