1) Aggiungiamo che il consiglio comunale dovrebbe togliere la fiducia al Sindaco e riformarlo con disonore come una volta si faceva al servizio militare, in quanto incapace di assolvere al proprio incarico e col rischio di una epidemia che potrebbe verificarsi a seguito di carente custodia dei rifiuti nelle proprie abitazioni visto le disposizioni dei regolamenti comunali riguardo l'igiene.
2) Portare i rifiuti presso la casa comunale o all residenza abituale del sindaco per farglieli custodire.
Un buon sindaco o amministratore non può non sapere e se si è arrivati alla sua ordinanza conosce bene i retroscena della situazione.
Per chi mastica di prevenzione infortuni negli ambienti di lavoro l'art. 26 del Dlgs n. 81/2008 recita:
Sezione
I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 26. Obblighi
connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma
8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso
le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di
appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora
in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita'
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i
danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,
non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice
civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i
costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3
agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le
disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro.
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