venerdì 7 febbraio 2014

Quadro riassuntivo delle provvidenze previste per i portatori di handicap

Dopo aver letto e registrato il commento di Simone La Mura sotto riportato mi correva l'obbligo di fare un minimo di informazione in merito e penso che il primo assaggio per il momento possa anche bastare.
Sollevare polveroni e non saper poi cosa fare per attenuarli non rientra nelle mie consuetudini di vita e facendomi forte del mio assunto di preventore  ho pensato che "la Formazione e l'informazione dà sempre buoni risultati e crea degli alleati. Con dieci minuti di buona volontà ho rintracciato le notizie che nell'immediato possono aprire gli occhi a chi soffre di handicap e a quelli che gli vivono accanto. Non mi risulta che chi soffre di mali che gli impediscono di vivere un'esistenza quantomeno decente abbia mai fatto della propria disabilità uno spettacolo mediatico. Se questo è stato avvertito nella nota non so cosa pensare; la denuncia si sviluppa con toni di sofferenza e mai di odio. Racconta una situazione che neppure un santo sarebbe capace di sopportare e noi che l'abbiamo letta dovremmo insorgere e non rifugiarci nel dubbio. Il nostro destino non è la sofferenza, ma il benessere che può scaturire dalla nostra umanità.
Avrò disturbato il conducente ?  Qualche orecchio che non vuole sentire ? Qualche essere umano che pensa egoisticamente solo a se stesso ?
Vedremo dai prossimi commenti. Eppure chiediamo sempre aiuto al vicino di casa, al nostro prossimo. Un proverbio napoletano recita: c''o vicino se cucina e io aggiungo ma la cosa deve essere reciproca.

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Simone La Mura
Simone La Mura 7 febbraio 4.29.27
É possibile avere informazioni in merito? Cioé la casa dove vive al Cicerone é di proprietà, in affitto o case popolari? Inoltre se il problema é per barriere architettoniche del palazzo cosa centra l amministrazione comunale se non per la parte burocratica per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche? Vorrei capire, non avevo conoscenza di ciò ma ho parenti e un amica ventenne che vivono nelle stesse condizioni. L amministratore di condominio é stato contattato? Il proprietario del palazzo? Sono state consultate le norme che favoriscono l abbattimenti delle barriere architettoniche? Un conto é fare spettacolo mediatico ed un altro é l'informazione.

 Formare ed informare per avere degli alleati

Tutte le prestazioni assistenziali in seguito descritte, sono legate allo status d'invalido.

GLi invalidi sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni .

Invalidi civili (L. 118/71)
"..Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite , anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti.....(art.2 L. 118/71 modif. art. 6 d.l. 509/88)"
Assegno mensile
Indennità di accompagnamento : (L. 18/80) (L. 392/84) (L. 508/88)
Indennità mensile di frequenza (L. 298/90 art. 1)
Ciechi civili:(L. 66/62) (L. 382/70 artt.1-2) (L. 33/80 art.14) (L. 660/84)
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti: (L. 406/68 artt. 1-2) (L.165/83) (L. 508/88 art.2)
Indennità speciale per i ciechi parziali:  (L. 508/88 art.3)
Indennità di accompagnamento ai ciechi pluriminorati: (L. 289/90 art. 5)
Sordomuti (L. 381/70)
Pensione (L. 508/70 art. 1) (L. 33/80 art. 14)
Indennità di comunicazione (L. 508/88 art. 4)


Altre provvidenze


SOMMARIO: Esenzione e riduzione delle tasse scolastiche ed universitarie - Esenzione del pagamento per la tassa della nettezza urbana -riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esonero del canone RAI/TV - Agevolazioni accesso luoghi d'arte - Donazioni in favore di disabile grave - Contributi abbattimento barriere architettoniche - Norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice - Provvidenze in favore delle “ vittime del dovere” - Benefici per infermità derivanti dall’esposizione ad uranio impoverito - Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali - Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionale delle FF.AA. -  Una tantum ai superstiti del personale militare e civile - Il problema del cumulo delle maggiorazioni di servizio.


Esenzione e riduzione delle tasse scolastiche ed universitarie 

Esenzione dal pagamento della tassa per la nettezza urbana

Riduzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
 
Esonero dal canone RAI/TV

Agevolazioni accesso luoghi d’arte

Donazioni in favore di disabile grave

Contributi abbattimento barriere architettoniche

Dopo le prime indicazioni normative risalenti alla fine degli anni 60, la legge 118 del 30 marzo 1971 ha previsto  l’eliminazione delle barriere architettoniche negli  edifici pubblici e l’accessibilità agli invalidi non deambulanti a mezzi pubblici di trasporto e nei luoghi pubblici.
Con il DPR 503/1996 sono state fissate dettagliate prescrizioni tecniche riguardanti strutture esterne ed interne degli edifici pubblici e i servizi speciali di pubblica utilità (autobus, treni , ecc). L’osservanza di tale normativa ha reso effettiva la  “legge quadro” sull’handicap (n.104/92) da cui  i progetti delle opere da realizzarsi negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono subordinati  al controllo dell’Ufficio tecnico del comune, che ne verifica la conformità alla normativa vigente in materia.
Tale legge prevede che tutte le opere  nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione da parte di pensione invalide sono dichiarate inagibili.
Una norma fondamentale nella materia resta poi la legge 9 gennaio 1989 n. 13 che ha previsto l’erogazione di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Tali contributi  possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti  dove risiedono, in forma effettiva ed abituale, disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
Interventi sono anche previsti per l’acquisto d’attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all’accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza. L’entità è stabilita dalle spese sostenute e comprovate e dalle somme erogate al comune dallo Stato tramite la Regione.
Possono beneficiare i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti, chi ha a carico persone con disabilità permanente, i condomini dove risiedono centri destinati all’assistenza di persone con disabilità.
Per ottenere i contributi occorre presentare al comune in cui è situato l’immobile una domanda entro il 1 marzo d’ogni anno. A questa domanda occorre allegare una descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista ed un certificato rilasciato da qualsiasi medico attestante l’invalidità ( o dalla ASL competente in caso d’invalidità totale).
Fino al 31 dicembre 2012 è possibile fruire della detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste,  oltre a quelle sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche  (es. ascensori), anche quelle per la realizzazione di strumenti tecnologici che favoriscano la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
Tale deduzione non è fruibile contemporaneamente a quella  a titolo di spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento; da ciò la detrazione del 19%  spetta solo sull’eventuale  parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggetta alla detrazione del 36%.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle  prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche

Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 20%.

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