Banche: Unicredit, Sanpaolo e altre possono chiudere i conti
senza preavviso
In alcuni casi le
banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti
14 gennaio 2020 - Le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti? La risposta è sì. La
conferma arriva direttamente da Alessio Mattia Villarosa,
sottosegretario del Ministero dell’Economia.
Villarosa ha risposto a una
interrogazione in Commissione Finanze del Senato posta al Governo dal
senatore Armando Siri sulla prassi bancaria di alcuni
istituti, come Unicredit e Sanpaolo, di chiudere i conti correnti oggetto di
indagini.
Quando le banche
possono chiudere i conti senza preavviso
Il sottosegretario ha specificato che le
banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto di
indagine da parte della Guardia di Finanza o da parte della magistratura su
reati finanziari, se vi è un livello di rischio di credito
troppo elevato. Tuttavia, prima di farlo, Unicredit, Sanpaolo e
le altre devono produrre il cosiddetto habeas corpus, cioè prove tangibili dei
movimenti “sospetti”.
Questa, inoltre, non è la sola modalità
con cui una banca può chiudere arbitrariamente i conti correnti. Anche l’assenza di fondi sufficienti per coprire gli
ordini di pagamento ricevuti rappresenta una causa sufficiente, anche se spesso
la banca preferisce maturare gli interessi passivi sulle somme dovute e le
varie commissioni e spese di mantenimento del conto corrente.
Cosa dice la normativa
Ma ecco cosa dice nello specifico la normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1845 del
c.c., riguardante il recesso dal contratto, sappiamo che, salvo patto
contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del
termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente
l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno
quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi
accessori.
L’articolo in questione spiega anche che
se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, “ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto,
dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”.
Cosa dice il Codice
del consumo
Tuttavia, la disciplina va integrata con
le disposizioni del Codice del consumo,
che prevede che se il contratto ha come oggetto la prestazione di servizi
finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere dal contratto
qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata
comunicazione al consumatore.
Quindi, se la banca viene a conoscenza
dell’esistenza di procedimenti penali a carico di un proprio cliente, cui sia
associato un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con misure di
adeguata verifica, secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, può a propria
discrezione decidere di recedere dal contratto.
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