FISCO & IMPRESA Legge di bilancio 2020: verifiche
di fine anno per il regime forfettario
scritto da
Gianwalter Laureti - 08/01/2020
I contribuenti che hanno aderito o che intendono
optare dal 2020 per il regime forfetario, dovranno porre attenzione alle nuove
disposizioni che hanno modificato i requisiti di accesso e le cause di
incompatibilità.
Per i contribuenti che non realizzano ricavi o
compensi per oltre 65 mila euro rimarrà la possibilità di aderire al regime di
determinazione forfettaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo
introdotto dalla L. 190/2014 e profondamente innovato dalla L.
145/2018.L’approvato disegno di Legge di bilancio introduce, a partire dal
01.01.2020 una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei
ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui non devono
essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e
collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per
gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da
solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate
dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivo non
superiore a 20.000 euro lordi; una nuova causa di esclusione per coloro che
hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l’importo di 30.000
euro.
Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto
di lavoro è cessato.
In conseguenza delle nuove disposizioni, i
contribuenti che decidessero di entrare nel nuovo regime, ma soprattutto quelli
che opteranno per la sua conferma nel 2020, devono procedere a verificare i
nuovi requisiti di accesso con riferimento all’anno 2019.
Si evidenziano, per i contribuenti in regime
forfettario, due importanti novità: l’introduzione di un credito di imposta per
acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper
ammortamento e la riduzione di un anno dei termini di decadenza
dell’accertamento (articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973), ossia al 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in
caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
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