Erogazione del bonus di baby-sitting Inps: 1200€. Istruzioni per averlo
Il decreto Rilancio ha incrementato l’ Erogazione del bonus di baby-sitting Inps, per assistere i figli fino a 12 anni di età, da 600 a 1200 euro.
Erogazione del bonus di baby-sitting Inps: 1200 €. Istruzioni per averlo
Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, il bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Modalità di compilazione e presentazione della domanda
L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:
- richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
- richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).
Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito internet dell’Istituto, la prima parte del PIN sarà inviata entro 12 ore dalla richiesta mediante SMS. Qualora la prima parte del PIN non dovesse pervenire, l’Istituto procede all’invio di un SMS che informa l’utente di una successiva comunicazione telefonica da parte del Contact Center per la verifica dei dati che avverrà nei successivi 2-3 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’utente potrà rivolgersi direttamente al Contact Center per la validazione della richiesta.
Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).
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