Contro le sanzioni elevate per il superamento del
limite di velocità possono essere presentati ricorsi al Prefetto o al Giudice
di pace come per le altre infrazioni al codice della strada (cfr.
sull'argomento la sezione "La disciplina della Ztl" (cap. 5 - Gli strumenti
di tutela)).
Di seguito vengono indicate alcune considerazioni che
possono essere utilizzate per individuare le motivazioni a sostegno del
ricorso, sull'accoglimento del quale non può essere fornita nessuna
garanzia:
- ai sensi della legge 29 luglio 2010, n. 120,
art. 25, gli autovelox "fuori dei centri abitati non possono
comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un
chilometro dal segnale che impone il limite di velocità"; il Ministero degli Interni ha precisato con
circolare del 12/8/10 che tale norma si riferisce al caso che non sia presente
il vigile e quando il limite non sia generale cioè legato al tipo di strada o
riferito ad un particolare veicolo; è presumibile che vari siano i comuni e i
proprietari di strade e autostrade che non si sono adeguati a questa previsione
legislativa;
- la foto deve essere di qualità sufficiente a leggere la targa per identificare con la necessaria certezza il veicolo;
- nella foto non debbono comparire più veicoli altrimenti non sarebbe certo quale di essi abbia superato il limite di velocità;
- dopo l'ultima intersezione e prima dell'autovelox deve essere presente il segnale di limite di velocità;
- prima dell'autovelox non debbono essere presenti segnali di fine divieto;
- il cartello di presegnalazione deve essere collocato ad una distanza adeguata in relazione alla visibilità ed al tempo necessario a ridurre la velocità;
- il cartello di presegnalazione e l'autovelox stesso devono essere ben visibili;
- l'autovelox deve essere reso visibile con l'impiego di un cartello o di dispositivi di segnalazione luminosi;
- la collocazione della postazione fissa nel tratto di strada interessato deve essere autorizzata da un decreto prefettizio;
- i cartelli devono avere la corretta colorazione di fondo e sul retro degli stessi devono essere presenti gli elementi richiesti dal codice (motivo però che può essere ritenuto non rilevante);
- devono essere rispettate le prescrizioni ministeriali contenute nella omologazione dell'autovelox; in particolare viene richiesto che la macchina di ripresa sia dotata di flash; in mancanza di esso in alcune ore del giorno la foto potrebbe non consentire una lettura sufficientemente certa della targa;
- devono essere rispettate le norme della privacy per quanto concerne la presenza sul verbale di contestazione dell'informativa prevista dall'art. 13 del codice della privacy (D.Lgs 196/2003);
- l'apparecchiatura deve risultare gestita e nella disponibilità delle forze di polizia;
- la notifica deve essere effettuata o per posta o a mezzo ufficiale giudiziario, seguendo le relative norme legislative, particolarmente formali e rigide;
- nel caso di più sanzioni può essere richiesta l'applicazione dei principi del cumulo e della continuazione;
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