Sicurezza nell’utilizzo di fuochi d’artificio: controllo e ispezione
09/07/2018: Una circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, fa il punto sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambito della produzione, trasporto ed utilizzo di Fuochi d'Artificio.
Con una specifica circolare di data 11 maggio 2018 [n. 557/PAS/XV.H.MASS(6)] il Ministero dell'Interno ha fatto il punto sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambito della produzione, trasporto ed utilizzo di Fuochi d'Artificio.
In particolare la Circolare, avente come oggetto: Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione, partendo dal presupposto che con l’approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è più frequente l'impiego di prodotti pirotecnici in occasione di eventi pubblici a carattere locale, sottolinea l'esigenza di assicurare la più accurata ed attenta vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Naturalmente la Circolare è indirizzata ai soggetti che devono effettuare i controlli e la vigilanza, ma al suo interno affronta in maniera dettagliata tutti gli aspetti che devono essere considerati nel “ciclo di vita” dei fuochi d’artificio.
Vediamo in dettaglio quanto previsto:
- verifica che i titolari di licenza di fabbriche e depositi presenti sul territorio osservino scrupolosamente la normativa tecnica ed amministrativa di settore.
- effettuazione di opportuni ed adeguati controlli mirati ad accertare la puntuale osservanza delle regole da parte dei titolari delle licenze di fabbricazione (rilasciate dal Prefetto ex art. 47 T.U.L.P.S), con l'ausilio eventuale di personale appartenente al nucleo artificieri.
Per quanto riguarda tali aspetti è interessante il richiamo al contenuto della circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 05.07.2016, a firma del Capo della Polizia — Direttore Generale della P.S., con la quale erano state diramate le "Linee guida per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio", pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato.
Tali linee guida costituiscono un utile manuale operativo, completo di una lista di controlli che agevola le verifiche in corso di sopralluogo, nel quale sono compendiate le nozioni fondamentali in tema di idoneità ed operatività delle strutture operanti nella fabbricazione e deposito dei fuochi d'artificio con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza di dette attività.
- Attuazione di una mirata campagna di sensibilizzazione, attraverso comunicazioni volte a richiamare l'attenzione sugli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni e dalle eventuali ulteriori prescrizioni imposte all'atto del rilascio delle licenze a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S.
Riguardo a tale campagna viene inoltre consigliata la diffusione dei contenuti dell’opuscolo dell’INAIL dal titolo: Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico.
Tale opuscolo - frutto della collaborazione tra l’Inail, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccor- so pubblico e della Difesa civile, la Direzione armamenti terrestri del Segretariato generale della Difesa/DNA e il Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale del Ministero dell’interno - alla luce dell’analisi delle principali criticità, intende fornire alcune indicazio- ni sulla gestione dei rischi più rilevanti e sull’attuazione degli aspetti normativi in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, inclusa l’implementazione delle specifiche norme di prevenzione incendi.
L'opera di sensibilizzazione dovrà inoltre riguardare la necessità di:
- osservare scrupolosamente i limiti di carico di materiali esplodenti e dei prodotti pirotecnici stabiliti nelle rispettive licenze;
- provvedere, senza ritardo e nel rispetto delle cautele imposte dalla legge e dagli altri obblighi di diligenza, al trasferimento dei prodotti finiti dai laboratori di fabbricazione ai locali di deposito;
- dare scrupolosa attuazione agli obblighi di registrazione delle materie prime e dei prodotti finiti stabiliti dall'art. 55 T.U.L.P.S.;
- attenersi al rigoroso rispetto delle metodologie e regole tecniche di lavorazione;
- assicurare che la manipolazione dei prodotti e delle materie esplodenti siano effettuate esclusivamente da soggetti in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 101 del R.D. n. 635/1940, eventualmente coadiuvati da collaboratori adeguatamente formati allo scopo.
- Approfondito controllo delle licenze di trasporto rilasciate agli operatori di settore, al fine di monitorare se vi sia una sproporzione tra la quantità di prodotti che una struttura è autorizzata a fabbricare o detenere e il totale dei quantitativi di prodotti movimentati per l'allestimento di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., o per il rifornimento di altri depositi.
Un ulteriore aspetto di riflessione riguarda inoltre la sensibilizzazione dei Sindaci che rivestono la qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché il rilascio delle prescritte licenze per lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici ex art. 57 T.U.L.P.S. avvenga nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, dando sempre preventiva informazione al Questore, al Dirigente del locale Commissariato di Polizia ovvero al Comandante della Stazione dei Carabinieri.
Partendo da questo ultimo aspetto indicato nella Circolare, nell’ottica di una corretta la progettazione della sicurezza degli eventi, vogliamo inoltre soffermarci ad approfondire alcuni aspetti legati all’organizzazione e gestione eventi e per fare ciò riprendiamo in linea generale quelle che sono le indicazioni presenti nelle citate linee guida e nella bibliografia tecnica:
Area di Sparo
È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.
L'area di sparo:
- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;
- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.
Distanza di sicurezza per il pubblico:
Essa è determinata in base al calibro degli artifici impiegabili e in base al tipo degli stessi - fuochi a terra e fuochi aerei – e va da 30 m. a 200 m.
Tali indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcature CE salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori.
Anche per l’impiego di articoli il cui calibro superi quelli massimi indicati calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a 200 m e quella indicata ovvero ricavabile dai dati della relativa etichetta.
In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall’etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all’allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che s’intendono utilizzare, fornita dall’Ente Notificato.
E’ evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall’area di sparo in relazione alle necessarie valutazioni sulle condizioni concrete dei siti prescelti.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art 9 T.U.L.P.S.
Per una migliore comprensione, riportiamo di seguito uno schema riassuntivo relativo alle distanze di sicurezza: ( tratto da www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/ -Ing. Mauro Malizia - FUOCHI ARTIFICIALI - NORMATIVA DI SICUREZZA )
Zona di sicurezza:
E’ lo spazio posto tra l’area di sparo e le zone aperte al pubblico, in esso non è consentito l’accesso o la sosta al pubblico ma solo di un’aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell’area di sparo in caso di incidente.
Gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.
Ricordiamo infine che la necessità di consapevolezza e conoscenza dei pericoli, la corretta valutazione dei rischi ed il rispetto delle regole in questo settore è certamente un elemento cardine della prevenzione, anche perché - come evidenziato dall’INAIL - il settore dei prodotti pirotecnici, sebbene costituisca un comparto circoscritto in termini di numero di aziende e addetti, rientra tra quelli più rischiosi nel quale si sono verificati incidenti con infortuni quasi sempre mortali, anche plurimi.
Stefano Farina
Consigliere Nazionale AiFOS - Referente Nazionale Progetto AiFOS Costruzioni
- Circolare n. 557/PAS/XV.H.MASS(6) (PDF)
- Linee guida per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio (PDF)
- Inail: Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico(PDF)
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