sabato 22 ottobre 2016

ISEE : Famiglia anagrafica

 21 Ottobre 2016 - Casi particolari di famiglia anagrafica, compilazione DSU e ISEE studenti universitari, sono tra i temi oggetto di nuove FAQ ISEE a cura dell’INPS, redatte in base quesiti della consulta nazionale dei CAF e valide dal 29 maggio 2016. Come noto, l’indicatore si calcola sulla base di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica (persone conviventi): le casistiche però posso essere così articolate da metterne in dubbio la formazione.


Famiglia Anagrafica
  • Famiglia composta da genitori con prole, non coniugati e conviventi ed entrambi – o une dei due – “minore emancipato”: si applicano le regole per i figli maggiorenni: il figlio fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente, se è a loro carico ai fini IRPEF a meno che non sia sposato e non abbia figli.
  • Famiglia composta da nonni con nipoti minorenni senza provvedimenti di affido: questi sono attratti nel nucleo familiare dei genitori.
  • Studente universitario maggiorenne in affido prorogato fino al 21esimo anno di età: può scegliere se fare nucleo a sè o far parte di quello dei genitori affidatari.

Compilazione DSU

  • Minore che vive con la madre, per il quale il padre (che ha diversa residenza) versa assegni alla madre, anche senza provvedimento giudiziario: nel compilare la DSU, la madre dovrà considerare il genitore esterno al nucleo o come componente attratta o aggiuntiva, se risposato o se ha avuto figli con altra persona; in entrambe le situazioni, bisogna indicare nel quadro FC5 l’importo degli assegni per il figlio effettivamente corrisposti dal padre e quello degli assegni effettivamente percepiti dalla madre, da autocertificare anche se non dipendono da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
  • Genitori separati o divorziati con provvedimento di uno Stato estero: nel calcolo delle prestazioni per figli minorenni o per l’università, sono esclusi sia come componente aggiuntiva sia come “componente attratta in presenza di trascrizione in Italia del provvedimento rilasciato dall’Autorità competente dello Stato estero”.
  • Studente coniugato: per essere considerato autonomo dalla famiglia d’origine, nel calcolo del reddito minimo di 6.500 euro, può conteggiare anche i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se non era ancora sposato. Se raggiunge la soglia di adeguatezza con i redditi del coniuge, deve risiedere fuori dalla famiglia di origine da almeno due anni, in un’abitazione non di proprietà di un membro della famiglia stessa.

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