lunedì 15 ottobre 2018

Uno stabiese inventò il SISTRI

Istituto il SISTRI: approfondimenti sulla modifica radicale degli adempimenti nella gestione dei rifiuti



E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13/01/10 il D.M. 17 Dicembre 2009 che ha per oggetto "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009". Il decreto è in vigore dal 14/01/2010.

Per i soggetti obbligati (circa 600.000 le aziende) il sistema sostituirà - con modalità e tempistiche diverse - il registro di carico e scarico rifiuti, il formulario di identificazione ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.).

Sono previste due fasi per l'avvio del "SISTRI":



1)  
iscrizione dei soggetti con pagamento del contributo annuale a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema;
2)  
operatività vera e propria.



SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI

- Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi




•  
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI;
•  
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184¹, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
•  
REGIONE CAMPANIA - i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
•  
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI senza detenzione;
•  
CONSORZI istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
•  
TRASPORTATORI PROFESSIONALI - le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
•  
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE;
-  
il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
-  
i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
•  
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
•  
RECUPERATORI E SMALTITORI - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.



- Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

•  
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
-  
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184¹, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
-  
gli imprenditori agricoli di cui allart. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
-  
le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184¹, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
•  
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.



TEMPISTICHE, MODALITÀ DI ISCRIZIONE E OPERATIVITÀ



Tipologia di soggetti
Tempistiche
di iscrizione
Operatività


GRUPPO I (SOGGETTI OBBLIGATI)
•  
produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;

•  
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;


•  
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;


•  
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;


•  
le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;


•  
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;


•  
i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;


•  
i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).







Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.




Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.



GRUPPO II (SOGGETTI OBBLIGATI)
•  
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;

•  
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.







Dal 30° giorno al 75° giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.




Entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.



Soggetti a iscrizione facoltativa
•  
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 con meno di dieci dipendenti;

•  
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;


•  
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;


•  
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.







A decorrere dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.




Entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.




L'iscrizione potrà avvenire sia direttamente da parte dei soggetti tenuti ad effettuarla (online, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per l'assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione regionale dell'albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi.
Dopo l'iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l'albo nazionale gestori ambientali. Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l'impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell'albo nel caso dei trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici; per l'iscrizione indiretta saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell'albo ad informare l'impresa sui tempi e luoghi.

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:




•  
per le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
•  
per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.



L'addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:



•  
il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
•  
la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
•  
nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.



La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

PRESENTAZIONE DEL MUS E REGISTRAZIONI
Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno comunicare al SISTRI - compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico:




•  
il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro c/s, suddiviso per codice CER;
•  
per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro c/s, con le relative destinazioni;
•  
per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
•  
per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.



Per un mese successivo all'operatività del SISTRI i soggetti di obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro c/s) e 193 (formulario) del decreto legislativo n.152/2006.

OPERATIVITÀ PER I SOGGETTI CHE NON ADERISCONO SU BASE VOLONTARIA AL SISTEMA SISTRI (soggetti con iscrizione facoltativa)




Tipologia di soggetti
Adempimenti

Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 con meno di dieci dipendenti.


Comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda Sistri rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri - Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (registro di carico e scarico).

Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi

e

Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.


Comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri - Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.


Accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.



CONCLUSIONI
Grazie al SISTRI, la cui gestione è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, potremo quindi finalmente contare su un apparato di controllo adeguato e su un sistema in grado di sostituire procedure obsolete, inefficienti e onerose.
Il percorso e la destinazione del mezzo saranno monitorati attraverso un sistema satellitare Gps mentre all'arrivo in discarica i rifiuti saranno controllati grazie ad una rete di telecamere la cui predisposizione dovrà essere realizzata in tutte le discariche del territorio nazionale al fine di "dare visibilità al flusso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche".
Il SISTRI sarà anche telematicamente interconnesso sia con l'Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 8, DM 17 dicembre 2009), tramite il MATTM, per fornire i dati relativi al trasporto dei rifiuti, sia con l'ISPRA (ex APAT), per fornire, attraverso il "Catasto telematico dei rifiuti" (art. 10, DM 17 dicembre 2009), i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti anche alle ARPA/APPA e alle competenti autonomie locali.
Inoltre, per poter tracciare i rifiuti speciali anche per mare e su ferrovia ci sarà una interconnessione con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle imprese ferroviarie, il tutto sotto lo sguardo attento di un Comitato di vigilanza e controllo, istituito ad hoc.
Ulteriormente, il SISTRI sarà anche interconnesso al SITRA, il sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani della Campania.

Si segnala infine che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha attivato un portale specifico consultabile all'indirizzo www.sistri.it.




NOTE
¹ Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.

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