sabato 17 maggio 2014

Delfina: Annuncio di offerta di lavoro.


Cara Delfina, anche se sei una carissima amica, mi corre l'obbligo di precisare che gli apprendisti in genere sono minorenni. Di loro ne risponde chi ha la patria potestà. Esistono, però, anche quelli maggiorenni. Certo é  che nel periodo che prestano la loro opera di apprendistato l'attività va certificata per accedere successivamente a quella di operatore qualificato per cui nella notizia non esistono presupposti da contestare.

Riporto due Dlgs che a distanza di anni ribadiscono la definizione di apprendista anche secondo le norme europee.

D.lgs. N.230 del 17 marzo 1995 - attuazione delle direttive 89/618/euratom, 90/641/euratom, 92/3/euratom e 96/29/euratom in materia di radiazioni ionizzanti. (g.u. 13 giugno 1995 , n.136 - s.o.)
Art. 4 – definizioni. 1 ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
Definizioni:
B) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico; 
Dlgs  n. 241 del 26 maggio 2000 - "attuazione della direttiva 96/29/euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" - pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000 - supplemento ordinario n. 140
art. 4. - definizioni - 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni
B) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico;

In sintesi dei punti salienti del Testo Unico (si rimanda al Testo Unico per la versione completa a cui è obbligo attenersi) .
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica professionale:
  • Possono essere assunti i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto non può essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
  • La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
  • Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
  • Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono  la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
  • La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata  dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni
  • È previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
  • Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
  • La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione.
Considerazioni:
Per il lavoro si è minorenni a meno di quindici anni.
L'apprendista non è per forza uno sprovveduto.
Può nel settore aver già avuto altre esperienze.
Quando si contestano le notizie bisogna sempre Citare la fonte.
Anche un giornale può sbagliare se non verifica la notizia.
Ultima, ma non ultima, l'indignazione deve essere costruttiva.
Una notizia data in maniera errata crea danni a tutti livelli sociali.
I cazzeggiamenti è meglio tenerli per sé.

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